La Corte di Cassazione, con varie pronunce pubblicate nell’ultima settimana (n. 24080/2021, n.24081/2021, n. 24698/2021), ha fatto il punto sulla possibilità di ottenere il trattenimento in servizio fino a settant’anni.
L’art. 509 del Testo Unico della Scuola, al comma 3, prevede la facoltà di ottenere il trattenimento in servizio per il dipendente che- pur avendo compiuto 65 anni- non abbia raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione, ma comunque “non oltre il settantesimo anno di età”.
Un Dirigente Scolastico aveva chiesto che gli fosse concessa la possibilità di restare in servizio per ulteriori due anni (oltre i limiti di età per il collocamento a riposo), come previsto per tutti i dipendenti civili dello Stato.
In tal caso, la normativa prevede la facoltà per l’Amministrazione- in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali- di trattenere in servizio il dipendente “in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
Dunque, non si tratta di un diritto soggettivo del dipendente, ma di una mera “dichiarazione di disponibilità”, soggetta ad una valutazione dell’Amministrazione che dovrà appunto considerare se l’interessato possiede effettivamente quella “particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
Peraltro, come osservato dalla Corte, il Legislatore ha emanato “disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”, ricambio generazionale che sarebberidotto e compromesso qualora fosse permesso ai dipendenti più anziani di continuare a lavorare oltre l’età massima prevista dalla legge.
Pertanto, potrebbe ritenersi illegittimo il diniego al trattenimento in servizio solo qualora fosse dettato da discriminazione o grave forma di abuso, che comunque spetta al lavoratore dimostrare.
Il trattenimento in servizio è invece possibile nel caso in cui il dipendente non abbia raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24081/2021, occupandosi del caso di una Direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza.
In quest’occasione, la Corte ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Roma che aveva erroneamente ritenuto che la disposizione contenuta dall’art. 509, comma 3 (che prevede- come si è visto – la facoltà di ottenere il trattenimento in servizio per il dipendente che non ha raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione) non fosse più in vigore e fosse stata abrogata dal d.l. n.90/2014.
E’ possibile pertanto affermare che sussiste il diritto al trattenimento in servizio per chi non ha ancora raggiunto il minimo di anni per il trattamento pensionistico.
Non sussiste invece tale diritto per chi volesse continuare a lavorare fino a settant’anni (per esempio, per avere una pensione più alta), in quanto tale richiesta è subordinata alle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione, nonché alla verifica della sussistenza di una “particolare esperienza professionale acquisita” ed “in funzione dell’efficiente andamento dei servizi”.
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