La circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2022 si occupa anche della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2022 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.
Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.