Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, fatta eccezione per i casi in cui la permanenza sia necessaria al fine di maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.
Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2022, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di due anni.
Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il 31 ottobre 2021.
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