Dal 2014 non è più possibile permanere in servizio al compimento dell’età pensionabile: il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha infatti abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Sono però previste due eccezioni.
La prima riguarda i casi in cui la permanenza sia necessaria per maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.
Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2025, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di tre anni.
Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2024.
Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
Il comma 5 dell’articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.
Tale facoltà può essere esercitata – al compimento, entro il 31 agosto 2025, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2025 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.
Se l’amministrazione non si avvale della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.
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