Quali novità sulle pensioni scuola dall’ultima legge di bilancio 2022? A seguire un’utile promemoria firmato Cisl scuola.
La legge di bilancio introduce nuovi requisiti per il pensionamento anticipato in sostituzione della Quota 100 che non è stata prorogata.
I nuovi requisiti per il pensionamento dal 1° settembre 2022 prevedono:
✓ 64 anni di età da compiere entro il 31/12/2022
✓ 38 anni di contributi da maturare entro il 31/12/2022
Le domande si potranno presentare entro il 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line. A tal fine il ministero emanerà apposita nota.
La legge di bilancio proroga per un ulteriore anno il pensionamento per le donne lavoratrici con il calcolo interamente contributivo.
I nuovi requisiti previsti sono:
✓ 58 anni di età compiuti entro il 31 /12/ 2021
✓ 35 anni di contributi entro il 31 /12/ 2021
Le domande si potranno presentare entro il 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line. A tal fine il ministero emanerà apposita nota.
La legge di Bilancio 2022, all’art. 25, modifica la normativa sull’APE sociale prorogando la misura sperimentale fino al 2022 ed estendendola ai docenti di scuola primaria oltre che a quelli dell’infanzia.
APE, abbreviazione di “Anticipo Pensionistico”, è una misura che permette di lasciare il lavoro con un anticipo rispetto ai termini stabiliti dalla Riforma Fornero.
L’APE Sociale è a carico della Stato e non prevede la necessità di restituzione da parte del richiedente come avviene invece per APE volontaria.
L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di questo importo).
Questo anticipo non potrà superare i 1.500 euro mensili e potrà essere cumulato con altri redditi da lavoro, a condizione che questi non arrivino a superare gli 8.000 euro annui nel caso di lavori parasubordinati, o i 4.800 euro nel caso di redditi da lavoro autonomo.
Il trattamento di APE Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.
L’APE Sociale è corrisposto ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L’accesso al beneficio è, inoltre, subordinato alla domanda di cessazione dal servizio dipendente che per la scuola deve avvenire il 31 agosto 2022 e decorre dal 1° settembre 2022.
Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il pagamento dell’APE Sociale (salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”
a) Personale della scuola che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Occorre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) Personale della scuola con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%. Occorre inoltre essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) Docenti che al momento della decorrenza dell’indennità siano in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività cosiddette gravose.
In quest’ultimo caso rientrano, per la scuola i docenti dell’infanzia e della
primaria.
• Età minimo 63 anni entro il 31/12/2022;
• Contribuzione:
✓ minimo 30 anni nei casi a) e b) entro il 31/12/2022
✓ minimo 36 anni nel caso c) entro il 31/12/2022
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
I soggetti che entro il 31 dicembre 2022 si trovino nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2021.
Una volta ottenuta la certificazione rilasciata dall’INPS, la finestra utile per l’uscita è il 1° settembre.
➢ la domanda di certificazione del diritto all’APE va presentata all’INPS per via telematica, anche tramite Patronato;
➢ l’INPS verifica e certifica il possesso dei requisiti;
➢ l‘interessato presenta tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) la domanda di APE, e contestualmente la domanda di pensione di vecchiaia che verrà corrisposta al compimento dei requisiti di legge.
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