Entro il 1° marzo 2016 il personale interessato deve presentare domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro e volendo anche all’Inps.
Lo aveva già comunicato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 (vai alla notizia) e lo ha confermato qualche giorno fa l’Inps con la Circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016.
Ricordiamo che la settima salvaguardia pensionistica è stata prevista dalla legge di stabilità 2016, all’articolo 1, commi da 263 a 270.
Ai sensi del comma 270, i benefici della salvaguardia in questione sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
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Tra le tipologie di lavoratori ammessi alla salvaguardia, anche 2.000 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L’Inps precisa che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della stessa legge.
Come già detto, i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.
Ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia. In particolare, i lavoratori in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato. L’Istituto però precisa che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
Segnaliamo, infine, che per quanto riguarda invece la presentazione delle istanze di cessazione da parte del personale scolastico interessato, il Miur non ha ancora comunicato eventuali termini diversi dal 22 gennaio (scadenza fissata dalla C.M. 40816 del 21 dicembre) per la trasmissione delle domande di dimissioni.
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