Personale

Pensioni, come funziona il riscatto della laurea

Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio.

Ad oggi, ricordiamo, chi volesse riscattare la laurea, può farlo in cambio di cifre non proprio abbordabili: per cinque anni di università, nel caso la domanda fosse stata presentata solo di recente, si arriverebbe a cifre record non molto lontane dai 50mila euro.

La sentenza della Cassazione

La domanda di riscatto degli anni di laurea – è bene precisarlo – rientra tra le prestazioni previdenziali cui si applica il termine decadenziale previsto dall’articolo 47 del Dpr 693/1970.

Pertanto, colui che presenta l’istanza amministrativa volta ad ottenere il riscatto del periodo del corso di laurea decade dall’esercizio di tale diritto se non effettua il pagamento previsto entro dieci anni.

Il principio è stato stabilito dalla Cassazione, con una recente sentenza, che ha dato ragione all’Inps e respinto il ricorso presentato da un contribuente che aveva presentato istanza all’ente di previdenza nel 1983, così come rivelato dal Sole 24 Ore.

A seguito del mancato pagamento però, nel 1995 l’Inps comunicava al medesimo richiedente l’archiviazione della domanda per il decorso del termine decennale di decadenza, previsto dall’articolo 47 del Dpr 639/1970.

La questione arriva sino in Cassazione, che mette la parola fine a alla vicenda, sposando la tesi della natura previdenziale della domanda di riscatto degli anni di laurea, sostenuta dall’Inps

Cosa prevede l’ordinamento

Nel nostro ordinamento previdenziale, il riscatto del corso di studi è disciplinato in particolare da due articoli del D.lgs. 184/1997, emanato nella cornice delle disposizioni attuative della riforma pensionistica del governo Dini del 1995 e completato a seguito della Legge 247/2007.

Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Al momento di andare in pensione si avranno così più contributi versati.

Il costo – importante ricordarlo – è legato alla retribuzione in essere al momento della domanda. Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato.

Tutto ciò – ricorda l’Inps – a condizione che gli anni del corso di laurea non siano già coperti da altri contributi, ad esempio da lavoro, è possibile trasformarli in anni di contribuzione pagando una certa somma, chiedendone appunto il cosiddetto riscatto.

La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.

Come funziona

L’Inps, con una guida sul proprio sito, spiega passo dopo passo come fare.

Si possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, i diplomi universitari, quelli di specializzazione e i dottorati di ricerca. Se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’estero. A particolari condizioni, è possibile riscattare anche i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il riscatto, inoltre, può riguardare tutto il periodo del corso di studio o solo parte di esso e si possono riscattare anche due o più corsi. E questi anni di contribuzione andranno ad aggiungersi a quelli che deriveranno dalla successiva attività lavorativa, concorrendo a determinare l’ammontare della propria pensione.

I periodi che non danno possibilità di riscatto sono:

  • quelli di iscrizione fuori corso;
  • o quelli già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gestione di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335).

Si possono invece riscattare:

  • i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
  • i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
  • i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea.

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere (messaggio 8 ottobre 2008, n. 22427).

Il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Il cumulo è gratuito per tutti gli iscritti presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un’unica pensione.

I requisiti

I requisiti necessari per il riscatto di laurea sono i seguenti:

  • aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
  • i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
    essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

 

Quanto costa il riscatto della laurea

Per il costo, occorre tener presente che non esiste una cifra fissa da pagare ma che l’importo varia in base al reddito del lavoratore.

Il calcolo del riscatto della laurea è individuato dall’Inps sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, del periodo da riscattare, dell’età e del sesso del richiedente. L’ammontare determinato può essere pagato in unica soluzione o fino a 120 rate mensili senza interessi.

Se i periodi da riscattare sono anteriori al 1 gennaio 1996 il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell’età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare.

Se si tratta del riscatto di anni di laurea posteriori al 1 gennaio 1996 il calcolo è determinato sulla base dell’aliquota contributiva (per la maggior parte dei lavoratori dipendenti l’aliquota è pari al 33%) applicata alla retribuzione lorda del richiedente, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Per calcolare il valore del riscatto e dell’importo della rata annuale (clicca qui)

Come fare la domanda

Il cittadino laureato deve presentare la domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare 27 maggio 2011, n. 77.

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

Andrea Carlino

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