Le domande di iscrizione riguardanti alunni in situazione di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (Dsa), effettuate dai genitori dalle ore 8 del 22 gennaio 2016 alle ore 20 del 22 febbraio 2016, comportano alcuni specifici adempimenti da seguire.
Lo precisa Il Sole 24 Ore che fa pure presente che in caso di disabilità, non basta la semplice iscrizione on line ma è necessario presentare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti. Questo al fine di attivare le necessarie pratiche per la richiesta dell’insegnante di sostegno. Nel caso di iscrizione di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (Dsa), i genitori devono presentare alla scuola anche la diagnosi rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le scuole, in questo modo, possono attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo di questi studenti, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.
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Nei casi di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado si possono presentare alcuni casi particolari, leggiamo sempre sul Sole 24 Ore
L’alunno con diagnosi di Dsa che è stato dispensato dalle prove scritte di lingua straniera (in base a quanto previsto dall’articolo 6 del Dm 5669/2011) che supera l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, può iscriversi senza problemi perché il titolo conseguito è comunque valido. Se l’alunno con Dsa, invece, è esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e consegue, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire il percorso di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i successivi crediti formativi maturati. L’alunno in situazione di handicap che consegue l’attestato di credito formativo comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo, qualora non abbia compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2016/2017, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992, al fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati (articolo 9, comma 4, Dpr 22 giugno 2009, n.122). Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni.
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