I docenti di sostegno speravano che con la mobilità 2016/2017 potesse arrivare una deroga al vincolo quinquennale per potere passare di ruolo o di cattedra. Questa deroga non c’è stata, perché a quanto pare il Miur pone un diniego per questioni di carattere didattico e di continuità del servizio. Prima di discutere del problema del vincolo quinquennale dei docenti di sostegno al tavolo contrattuale era già stato respinto un emendamento al decreto legge milleproroghe. Quindi i docenti del sostegno si dovranno rassegnare a passare su posto comune e dovranno continuare a completare il loro percorso quinquennale sul posto di sostegno.
É utile sapere che per i docenti dell’infanzia e della primaria, all’art.8 comma 9 dell’ipotesi di contratto, è stato disposto che se ottengono trasferimento interprovinciale su posti di sostegno, qualora nella provincia di destinazione ci sia esubero nei posti comuni, hanno l’obbligo di permanere su posto di sostegno per un quinquennio. Quindi non solo non c’è deroga al vincolo quinquennale ma la norma è rafforzata anche in caso il docente ci capiti per necessità di esuberi nei posti comuni.
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A tale proposito, visto le deroghe fatte per i docenti dei posti comuni entrati in ruolo entro il 2014, che avevano il vincolo triennale nella provincia di titolarità, la Uil ha rilasciato una dichiarazione nel verbale della contrattazione. In tale dichiarazione è scritto: “La Uil sostiene che al pari delle previste deroghe normative, attuate nel CCNI sulla mobilità, anche per i docenti di sostegno, si sarebbe dovuto consentire la mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, senza alcun vincolo”. A tale proposito si ricorda che per i docenti di sostegno restano sia il vincolo quinquennale, che quello triennale per il trasferimento territoriale, fatte le dovute eccezioni in termini di legge.
Il vincolo quinquennale è espressamente ribadito nel comma 3 dell’art.24 dell’ipotesi di contratto della mobilità, in cui si specifica che il trasferimento su posti di sostegno, di tipo speciale e a indirizzo didattico differenziato, comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. Però è bene sapere che tale obbligo non si applica per i docenti che si muovo a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. È utile sapere, infine, che per il calcolo del quinquennio si tiene conto anche dell’anno in corso, per cui chi sta svolgendo il suo quinto anno sul sostegno è svincolato e può tranquillamente fare il passaggio professionale che desidera.
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