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Per il Tar Lazio i diplomati in canto Jazz non possono insegnare canto

Il TAR Lazio con la recente decisione n. 7292/2019 ha fatto finalmente chiarezza sul diritto di accesso all’insegnamento di strumento nei Licei musicali.

Secondo la giustizia amministrativa, i docenti in possesso del diploma accademico, anche di II livello, in Canto Jazz non hanno diritto, ad insegnare Canto.

Ciò in quanto “il Canto Jazz è specialità canora che ammessane anche la giuridica esistenza e tipizzazione in termini di classe di concorso, non può comprendere o assorbire o inglobare la nuova Classe A-55, che è definita come “strumento musicale – Canto”.

A ciò si può aggiungere, evidentemente, che analoga preclusione ad insegnare, ad esempio, Pianoforte o Chitarra vale anche per i diplomati solo in Pianoforte Jazz o in Chitarra Jazz.   In buona sostanza, i diplomi di Conservatorio relativi ai vari strumenti jazzistici, senza nulla togliere alla dignità accademica di tali titoli di studio, non danno accesso alle graduatorie di insegnamento, facenti capo alla Classe di concorso A-55, che comprende solo 23 sottoclassi per quanti sono gli strumenti musicali classici insegnabili.

Ciò ha una sua logicità e fondamento giuridico apparendo incongruo che un diplomato solo in Canto Jazz sia competente per l’insegnamento di tutta la varietà di generi del Canto (lirico, operistico, barocco, ecc.), o il diplomato in “Pianoforte jazz” possa avviare gli allievi all’esecuzione ed all’interpretazione della produzione musicale storicamente espressasi con lo strumento “Pianoforte”.

Ma esclusa, allo stato, la possibilità dell’inclusione nelle graduatorie ordinarie di strumento dei diplomati in discipline jazzistiche, resta aperto il discorso, di precipua politica scolastica non esaminabile dal Giudice amministrativo, se una completa formazione artistica, realizzabile nei Licei musicali, debba prevedere o meno un ampliamento della attuali classi di concorso in sintonia con tutti i generi dell’attuale panorama musicale.

 

Avv. Giuseppe Rascazzo

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