Categorie: Mobilità

Per il trasferimento interprovinciale c’è il vincolo triennale

Parte il countdown per la mobilità 2015-2016, anche se restano perplessità e dubbi su quanto potrà accadere nei trasferimenti per il prossimo anno scolastico. L’ ordinanza ministeriale che recepisce tutte le norme della mobilità della scuola e specificherà modalità e date di presentazione dell’istanza per essere trasferiti da una scuola ad un’altra dello stesso comune o della stessa provincia o ancora tra province differenti, è prevista per la metà o poco più del prossimo mese di febbraio.
Parallelamente a questa partita dei trasferimenti si sta provvedendo a mettere appunto un cambiamento sulla modalità della formazione degli organici, che dovrebbero superare il passaggio da organico di diritto a quello di fatto e confluire in un unico organico che verrà chiamato organico funzionale.
Tale organico dovrebbe consentire  l’entrata in ruolo di 150 mila precari storici, che si troverebbero  a concorrere per un posto in organico funzionale al pari di chi chiede trasferimento.
Quale delle due operazioni verrà fatta prima? I trasferimenti e le utilizzazioni o le immissioni in ruolo? Il fatto che nell’ipotesi di contratto sulla mobilità si sia scritto al comma 4 art.1 che sarà possibile, anche per volere di una sola organizzazione sindacale, riaprire il confronto contrattuale per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da nuove norme legislative, fa comprendere che si vogliano tutelare prima i docenti già in ruolo piuttosto che i nuovi aspiranti assunti. Nel frattempo dobbiamo registrare che chi è stato immesso in ruolo nel 2013-2014 o 2014-2015, resta vincolato nella provincia di titolarità e non può produrre domanda di trasferimento interprovinciale.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2015-16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1 settembre 2012 o precedente. È escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo che usufruisce delle precedenze per gravi disabilità o che ha disabilità secondo l’art.21 della legge 104/92, il personale bisognoso di cure continuative o anche il personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità. Per quanto riguarda il personale che in qualità di figlio referente unico che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza per la mobilità interprovinciale, potrà presentare istanza a prescindere dal vincolo triennale. Quindi per essere chiari il docente entrato in ruolo quest’anno che è figlio referente unico che assiste il genitore disabile in stato di gravità, potrà liberamente presentare la domanda di trasferimento con prima preferenza il comune del genitore d’assistere e in seguito la provincia medesima e se si tratta di mobilità delle scuole secondarie di II grado, potranno seguire via via altre province.

Lucio Ficara

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