Categorie: Precari

Per l’assunzione dei precari, decide l’Ue

Il giudice del lavoro di Napoli ha rinviato il 2 gennaio 2013 alla Suprema Corte un ricorso il cui esito interesserà quelli presentati da più di 20.000 precari della scuola con contratti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi, in merito alla legge derogatoria n. 106/11. La sentenza sarà vincolante per ogni giudice nazionale. Anief chiederà la sospensione dei processi in corso.
L‘Anief, nel gennaio 2010 lancia sulla stampa la campagna di denuncia di violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE da parte dello Stato italiano che, in un decennio, ha utilizzato più di 300.000 precari per coprire incarichi anche su posti vacanti e disponibili che dovrebbero essere assegnati in ruolo dopo 36 mesi di servizio, come nel privato.
Nel 2011 partono i ricorsi seriali dell’Anief per migliaia di precari, a cui fanno seguito anche quelli di altre organizzazioni sindacali, con condanne alle spese che nelle prime udienze di merito arrivano fino a 30.000 euro di risarcimento danni a carico dell’amministrazione per abuso del contratto a termine e in alcuni – pochi – casi alla stabilizzazione, tanto da indurre il Governo Berlusconi a presentare con decreto legge in Parlamento una norma derogatoria che vorrebbe interpretare retroattivamente il decreto legislativo 368/01 (con il quale l’Italia ha recepito la suddetta direttiva) e la legge 124/99 (che disciplina l’affidamento degli incarichi di supplenza annuale).
Nei mesi scorsi, il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, dopo l’apertura di alcune procedure di infrazione – una, la 2120/10 trasformata in messa in mora da parte della Commissione UE -, era volato a Bruxelles per depositare una circostanziata denuncia a cui è seguito l’invio di altre migliaia di denunce dal contenuto analogo da parte dei precari della scuola, su testi redatti dagli avvocati Ganci, Miceli e Galleano. Ora, il giudice del lavoro di Napoli rimette gli atti a Strasburgo e chiede ai colleghi europei di pronunciarsi sulla legittimità dell’intervento retroattivo e derogatorio del legislatore italiano in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. In caso di risposta negativa, ovvero di censura della norma italiana, ogni giudice del lavoro dovrà adeguarsi e ordinare la stabilizzazione del ricorrente precario oltre a condannare alle spese legali il Miur. Soltanto così sarà messa la parola fine a una cattiva abitudine che mortifica la condizione lavorativa di migliaia di precari della scuola e incide anche non soltanto sulla continuità didattica ma sulla motivazione professionale.

Redazione

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