I docenti di scuola, in particolari condizioni e per precise esigenze, si trovano a dovere chiedere al proprio dirigente scolastico un anno di aspettativa dal servizio.
Il problema si potrebbe porre, all’inizio del nuovo anno scolastico, per alcuni docenti che saranno chiamati a svolgere il servizio a moltissimi chilometri lontano da casa. Quindi è utile sapere che esiste l’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio.
Per dare riferimenti normativi che regolano questo tipo di congedo, bisogna leggere il comma 1 dell’art.450 della legge 297/94, in cui è scritto: ”Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, come modificate dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L’aspettativa per mandato parlamentare è disciplinata dall’articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Bisogna anche leggere il DPR n.3 del 1957, dove all’art.69 viene spiegato che dal momento della richiesta l’Amministrazione ha un mese di tempo per respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta, oppure nella migliore delle ipotesi accoglierla. La durata massima dell’aspettativa non può eccedere la durata di un anno. Il docente non ha diritto ad alcun assegno, inoltre il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Inoltre l’istituto dell’aspettativa è riepilogato molto bene nell’art. 18 del CCNL scuola vigente. Nel comma 1 del suddetto art.18 è riportata l’aspettativa per motivi di famiglia o personali. che continua ad essere regolata. Come suddetto, dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.
Nel comma 2 dell’art.18 è specificato che ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994 (cfr. nota n.8).
Infine è importante sottolineare il comma 3 dell’art.18 su menzionato, che offre al dipendente l’opportunità di essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
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