Categorie: Personale

Per quest’anno sulle pensioni rimane tutto come già deciso dal decreto “Salva italia”

La circolare del Miur, per il pensionamento 2011, fu emanata nel dicembre 2010. Quella invece per l’anno 2012 si è fatta attendere un po’ troppo. Porta la data del 12 marzo 2012 ed ha per oggetto il decreto Miur n. 22/2012, che delibera le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012 indicandone le linee operative. Qualche giorno prima era stata diffusa sul web la circolare n. 2 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che ha sciolto ogni eventuale dubbio sulla interpretazione dell’art. 24 della riforma Monti-Fornero (legge n. 214/2011, c.d.”Decreto salva Italia” ).
In queste settimane in molti si aspettavano cambiamenti o modifiche dell’ultima ora soprattutto per il possibile spostamento dei “diritti acquisiti” dalla data del 31/12/2011 – comune a tutti i lavoratori – al 31agosto 2012 per il pensionamento dei lavoratori della conoscenza, costretti ad aspettare il 1° settembre per “salutare” il mondo della scuola. Tre mesi di attesa non hanno arrecato nessuna modifica rispetto a quanto deciso nel dicembre scorso dal nostro governo “tecnico”.
Il sistema previdenziale italiano ha subito radicali cambiamenti per effetto di una pluralità di leggi approvate nel corso del 2011 sia dal governo “Berlusconi IV” che dall’attuale governo Monti.
Per i dipendenti del Miur, i requisiti anagrafici e contributivi indispensabili per poter andare in pensione dal 1° settembre 2012 col “vecchio” sistema sono riferiti al 31/12/2011: 

• Per la pensione di vecchiaia occorrono
65 anni di età per gli uomini e 61 anni per ledonne, unitamente ad almeno 20 anni di anzianità contributiva. Oppure 15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva dal 31 dicembre 1992.
• La pensione di anzianità viene applicata per l’ultima volta (essendo stata abolita dalla riforma “Fornero”) colraggiungimento, della “quota 96” tra età anagrafica ed età contributiva, purché l’età anagrafica sia di almeno 60 anni e l’anzianità contributiva sia di almeno 35 anni.
 • Valgono anche 40 anni di contribuzione come limite massimo di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. 
•  Le dipendenti, infine, che optano per la pensione liquidata con il sistema unicamente contributivo rimane in vigore l’art. 1° comma 9 della legge n. 243/2004, che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore al 35 anni.
 
I requisiti anagrafici e contributivi indispensabili per poter andare in pensione dal 1° settembre 2012 costituiscono la novità della riforma pensionistica e si riduco sostanzialmente a due: 

– la pensione di vecchiaia che per i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, si raggiunge a 66 anni con una anzianità contributi minima pari a 20 anni;
– la pensione anticipata, che dal 1° gennaio 2012 sostituisce quella di “anzianità di servizio”, per cui sarà possibile andare in pensione prima del raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, qualora si abbia un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese – per i lavoratori – e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici.
 
Fin qui le novità sostanziali. Per quelle formali, occorre ricordare quanto segue:

• La data entro la quale il personale della scuola (compresi i dirigenti scolastici) può presentare la domanda di cessazione dal servizio (tramite Polis) e il 30 marzo 2012.
 •  Il personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali.
• Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.
• Le istanze di trattenimento in servizio vanno inoltrate in forma cartacea
Giovanni Sicali

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