Sono un docente di secondaria superiore in provincia di Chieti e l’Usp di Pescara ha respinto la mia richiesta di ASSEGNAZIONE PROVVISORIA presso una secondaria di II grado in provincia di Pescara per assistere mia madre invalida in situazione di gravità regolarmente documentata (104 art.3 comma 3), nonostante io sia il suo solo figlio CONVIVENTE e con essa residente, in quanto il mio stato civile è di coniugato, quindi a detta dell’USP di Pescara avrei solo potuto richiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge e NON a mia madre, in quanto, pur avendo ottenuto assegnazione provvisoria lo scorso anno in base agli stessi presupposti, quest’anno la legge sarebbe cambiata ed il Miur avrebbe inserito ulteriori paletti, quali il vincolo di ricongiungimento al figlio o al coniuge in primis.
Che fare? Divorziare? Disconoscere i figli? Oppure chiedere aspettativa retribuita a discapito dell’amministrazione? O, in ultima istanza, rivolgersi al tribunale del lavoro? Con quali tempi pero?