Affinché la valutazione dell’apprendimento risulti efficace, trasparente e tempestiva (comma 2 art.1 DPR 122/09), il Collegio Docenti si deve impegnare a garantire alcune condizioni:
- informare preventivamente gli studenti della tipologia della prova che dovranno sostenere e del significato di tale prova;
- avere la collaborazione, la consapevolezza e la disponibilità degli studenti;
- stabilire sempre con esattezza quali obiettivi si intendono porre a verifica;
- evitare indicatori della valutazione che presentino ambiguità;
- usare le prove, dopo la correzione, come strumento di crescita;
- accettare l’idea che anche la correzione e la valutazione possano essere oggetto di discussione;
- esplicitare i criteri di correzione relativi alle prove di verifica;
- esplicitare subito la valutazione assegnata ai colloqui orali;
- consegnare le prove corrette e valutate in tempo utile perché la valutazione sia funzionale all’apprendimento: max. entro 15 gg. Dalla somministrazione e comunque prima delle valutazioni intermedie (scrutinio – pagellino);
- assegnare le prove in maniera calibrata ed equilibrata (evitare più prove nella stessa giornata);
- predisporre prove equipollenti per i soggetti diversamente abili o DSA(anche in concertazione con l’insegnante di sostegno);
- che ci sia corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato (PDP);
- utilizzare le griglie di valutazione.