Per quanto condivisibile, il contributo di Claudio Berretta, pubblicato la settimana scorsa nell’ambito del presente ”spazio di approfondimento”, mi trova in parte in disaccordo in quanto, da esperto con disabilità d’inclusione, dopo la lettura del recente Rapporto annuale Istat sull’inclusione scolastica, devo dire che se non è certo un’”utopia”, per gli alunni disabili, l’inclusione nella scuola di tutti rappresenta ancora quantomeno una “fatica di Sisifo”.
Dai predetti dati Istat, infatti, possiamo ricavare informazioni preziose e molto utili per fare una “fotografia” dell’attuale stato di salute del modello italiano d’inclusione scolastica che, ahimè, presenta diversi significativi punti di criticità.
Nell’a.s. 2022-23 sono stati circa 338mila gli alunni con disabilità, pari al 4,1% del totale degli iscritti, con un aumento del 7% rispetto all’anno 2021-22.
In particolare, nello scorso a.s. si sono contati 337.711 alunni con disabilità nelle scuole italiane e, più nel dettaglio, nella scuola dell’infanzia 37.182, nella scuola primaria 128.070, nella scuola secondaria di primo grado 83.715 e nella scuola secondaria di secondo grado 88.744.
Il rapporto Istat evidenzia inoltre un significativo “gender-gap tra gli alunni e le alunne disabili: i ragazzi con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado sono il doppio rispetto alle ragazze con disabilità.
Per quanto concerne i docenti per il sostegno, in base ai dati forniti dall’Istat, complessivamente, per l’a.s. 2022-23, il loro organico ha contato 196.605 posti.
Nello specifico, abbiamo 126.170 posti di organico di diritto e di 70.435 posti in deroga.
La presenza dei docenti per il sostegno ha visto un incremento del 10%, con un rapporto alunno-insegnante di 1,6, superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
Tutto ciò potrebbe far pensare che l’aumento del numero di insegnanti di sostegno abbia contribuito ad elevare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, ma sfortunatamente, la realtà è ben altra, come d’altronde confermato dal medesimo Rapporto Istat. Infatti, esso sottolinea un preoccupante dato: un terzo degli insegnanti non ha formazione specifica e il 12% viene assegnato in ritardo.
La scarsa preparazione e l’inadeguata formazione sulle singole disabilità dei docenti per il sostegno è dovuta al fatto che, dopo l’introduzione dei “corsi polivalenti”, l’offerta formativa degli aspiranti insegnanti specializzati è divenuta sempre più general-generalista, perdendo di vista i bisogni educativi specifici degli alunni/studenti disabili.
I dati Istat evidenziano altresì una forte discontinuità nella didattica: il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno annualmente e il 9% durante lo stesso a.s.
Ed allora che ben venga la volontà espressa recentemente dal MIM di modificare il Regolamento delle supplenze, in modo da consentire la conferma dei docenti precari sui posti ricoperti per tutta la durata del ciclo scolastico frequentato dai loro studenti con disabilità.
Proseguendo poi la lettura del Report Istat emerge che la disabilità più comune è quella intellettiva, che colpisce il 37% degli alunni disabili, con un aumento nelle scuole secondarie. Vengono dopo i disturbi dello sviluppo psicologico (32%) e i dsa e dell’attenzione (circa il 20% ciascuno). Meno presenti nelle scuole sono gli alunni/studenti con disabilità motorie e con quelle visive o uditive.
Un altro elemento infine che deve far riflettere non poco soprattutto il Ministero in vista dell’ormai improcrastinabile emanazione dei Decreti applicativi del D.Lgs 66 del 2017 è che, sulla scorta dei recenti dati Istat sugli allievi disabili, circa un terzo di essi ha problemi di autonomia, con gravi difficoltà nella comunicazione e nelle attività quotidiane.
Al riguardo, chi scrive – non smetterà mai di sottolineare che, per garantire un proficuo ed effettivo processo d’inclusione scolastica, occorre insistere con forza sulla necessità di un sostegno garantito dal contesto e non soltanto dal docente specializzato, attuando finalmente quanto stabilito dall’art 13 della Legge 104/92 e dall’art 3 del D.Lgs 66/17 e cioè il non più prorogabile riconoscimento giuridico dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con sordità e disabilità intellettiva e del tiflologo per gli studenti non vedenti ed ipovedenti.
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