L’ordinanza n. 4807 del 19.06.2022 del Consiglio di Stato di remissione alla Adunanza Plenaria in ordine alla spendibilità, in Italia, dei titoli conseguiti in Romania, ha suscitato ingiustificati timori e molto inutile clamore.
Ciò probabilmente perché i commenti della stampa di settore, nel ripercorrere l’iter storico-giudiziario del riconoscimento dei titoli rumeni, non ha indicato precisazioni significative e inviate tali precisazioni non si è provveduto mediante nuovo articolo a indicarle!
Si rende necessario fare chiarezza per tranquillizzare la platea di coloro che hanno intrapreso o addirittura già concluso il percorso rumeno.
Ed infatti negli articoli di stampa non è stato precisato che:
Per coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo rumeno, va precisato che all’Adunanza plenaria è stato demandato il compito di valutare se il titolo conseguito all’estero consenta di svolgere in Romania la professione di docente perché ciò costituisce il presupposto del riconoscimento in Italia.
Ed allora, sarà sufficiente esaminare il certificato di valore (Adverentia) rilasciato al termine del percorso formativo rumeno per verificare che in essi si legge testualmente: “… L’acquisizione di un minimo di 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di studi ed il diploma di laurea magistrale, riconosciuto con l’Attestato di riconoscimento degli studi registrato presso il Centro Nazionale per il Riconoscimento e l’Equipollenza degli Studi con il n. …. omissis… conferisce alla sig.ra… il diritto all’insegnamento nel campo della… omissis… nella scuola preuniversitaria di Romania…“
Attestando così formalmente quanto richiesto e cioè possibilità di insegnare in Romania!
Certamente quando l’Adunanza Plenaria verificherà la documentazione prodotta in giudizio verificando che il titolo rumeno conferisce tale possibilità non potrà che affermare la riconoscibilità dello stesso anche in Italia.
Anche relativamente all’insegnamento sul sostegno, alla Plenaria è stato demandato di verificare se sia stato rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione, ai sensi dell’articolo 13, § 1, della Direttiva 2005/36/CE
Va immediatamente precisato che in Romania i percorsi di materia e sostegno si concludono certamente con una certificazione che attesta il livello di qualifica ai sensi della 2005/36.
La legge romena 1/2011, infatti, demanda all’Università il rilascio del certificato che attesti il conseguimento della qualifica professionale per l’insegnamento sul sostegno.
L’art. 13 della Direttiva subordina il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato membro ospitante al possesso di determinate qualifiche professionali attestate dall’autorità competente di tale Stato membro.
Precisa quindi che è l’autorità competente di tale stato ad autorizzare l’esercizio della professione docente.
I certificati in possesso dei docenti che hanno svolto il percorso rumeno su sostegno sono stati rilasciati dall’autorità rumena competente che è l’Università.
Esaminando i certificati, infatti, si può accertare che sono stati rilasciati in conformità all’art. 13 della Direttiva.
Pertanto considerando il valore vincolante della Direttiva comunitaria sul diritto nazionale non vi è dubbio che anche i titoli in corso di riconoscimento avranno un esito favorevole.
Vi è inoltre un decisivo elemento del tutto trascurato dalla stampa e cioè che il Ministero dell’Istruzione continua ad emettere decreti di riconoscimento sia su classi di concorso curriculari sia su sostegno in favore di cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in Romania, anche successivamente alla remissione all’Adunanza Plenaria.
Ma ancora Il sistema generale dei riconoscimenti è permeato dal principio “nemo potest venire contra factum proprium” per cui al Ministero è precluso di modificare una precedente condotta già manifestatasi con l’emissione di plurimi decreti di riconoscimento in quanto assumerebbe una condotta contraria a quella già tenuta in precedenza sui medesimi presupposti; ciò in contrasto con il principio generale del legittimo affidamento ingenerato nei docenti che hanno iniziato il percorso di riconoscimento alla luce della pregressa positiva valutazione della validità dei titoli conseguiti in uno Stato membro da parte del Ministero dell’Istruzione.
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