Perchè i posti degli “idonei” non sono disponibili per la mobilità?

Gentili sindacati, istituzioni, avvocati, colleghi, la Legge 107 nasce secondo il Ministero per “sanare” questioni irrisolte da anni nel mondo della scuola, eppure non mi spiego alcuni passaggi e disposizioni contenute al suo interno che definisco paradossali.

Vorrei che qualcuno mi rispondesse alle seguenti questioni:

1) Come mai i posti conferiti agli “idonei” anche attraverso la fase delle assunzioni, cosiddetta nazionale, non vanno a mobilità?

2) Come va intesa la titolarità degli assunti della fase nazionale, lettera b) e c) del comma 98, per l’anno 2015/2016, prima dell’entrata in vigore degli ambiti (2016/2017) e dell’assegnazione di una sede di titolarità definitiva?

Andando con ordine ed entrando nei dettagli, come mai secondo comma 108 i posti conferiti in via provvisoria agli “idonei” non vanno a mobilità?

Cito da legge, comma 108, che definisce i criteri della mobilità straordinaria e i posti per essa resi disponibili: “[(…) per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)]

Manca riferimento alla lettera a). A chi si riferisce?

Cito da legge: comma 96: “a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami”.

Nelle vecchie regole della mobilità qualsiasi cattedra assegnata in via provvisoria a personale già di ruolo andava a mobilità.

Qual è la ratio che motiva questa disposizione? Veramente non la capisco.

Di fatto sono gli “immobilizzati” che hanno richiesto una mobilità straordinaria per rivendicare che i posti di potenziamento, prima di esseri messi a disposizione per il ruolo, non siano stati, come da consuetudine, prima resi disponibili per i trasferimenti. Il MIUR li ha accontentati, ma non capisco perché da questi debbano essere sottratti quelli conferiti ai soggetti lettera a), comma 96.

Procedendo alla seconda questione, che si lega alla prima, non capisco secondo quale giurisdizione i docenti entrati in ruolo in fase b) e c) (da Gae), in occasione delle assunzioni nazionali, nonostante abbiano avuto una sede provvisoria sulla provincia di prima assegnazione, siano di fatto costretti alla mobilità interprovinciale, senza passare per le fasi precedenti secondo le regole della vecchia mobilità. E come possano valere regole diverse tra le due categorie (docenti delle graduatorie del concorso e docenti Gae) entranti in ruolo con gli stessi criteri e nelle stesse fasi?

Se qualcuno mi sa rispondere, ne se sarei infinitamente grata.

Costatando giuridicamente paradossale quanto espresso, i docenti, che si sentono lesi da tali disposizioni, sono pronti ad adire le vie legali.

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