Sembrerebbe che in molte istituzioni scolastiche, sia abitudine ormai diffusa, omettere di emanare le circolari inerenti a scioperi proclamati, assemblee indette, o altre attività sindacali organizzate dalle OO.SS. di categoria territoriali e nazionali; con il palese ed ingiustificabile risultato di non informare i lavoratori della scuola sulle attività sindacali d’interesse del personale scolastico medesimo.
Questo, accade, nonostante le scuole ricevano le comunicazioni ufficiali, con raccomandazione di darne massima diffusione, da parte degli organi gerarchici dell’amministrazione scolastica: MIUR e uffici periferici, quali USR e AT.
Ricordiamo che il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146 del 12 giugno 1990, così come statuito dall’art. 40 della Carta Costituzionale.
Mentre le assemblee sindacali sono normate dall’art. 8 del CCNL Scuola vigente.
Nel caso in cui la scuola omette di pubblicare e/o di diffondere le iniziative sindacali su menzionate, il dirigente scolastico potrebbe imbattersi in guai seri.
Infatti, tale atteggiamento reticente si configura come “condotta antisindacale” in violazione dell’art. 28 della Legge 300/1970 meglio nota come “statuto dei lavoratori”.
Nell’articolo in parola si legge: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà’ e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti….omissis…. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale…omissis…”
Oltre alla condotta antisindacale, ci sono stati alcuni casi in cui il tribunale del lavoro ha trasmesso gli atti alla procura della repubblica, ravvisando altresì condotte penalmente rilevanti a carico dei dirigenti scolastici giudicati “antisindacali”; per reati che vanno dall’omissione o rifiuto d’atti d’ufficio all’abuso d’autorità, in violazione degli artt. 323 e 328 del codice penale.
Pertanto, ci si chiede come mai, in talune scuole vengano sistematicamente perpetrati questi comportamenti.
Una cosa è certa, l’ultima persona a cui possono “giovare” è proprio il dirigente scolastico.
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