Perché la Cassazione conferma le condanne sul crollo del Convitto nazionale dell’Aquila?

Il sisma che il 6 aprile 2009 distrusse il Convitto nazionale dell’Aquila, procurando la morte di tre giovani studenti, ha delle responsabilità di organizzazione sulla vigilanza riguardante la sicurezza strutturale dell’edificio scolastico?

La sentenza di Cassazione conferma la condanna all’ex preside e al funzionario della Provincia. Quali sono i motivi tecnici di tale sentenza?
Prima di tutto pesa come un macigno la testimonianza a effetto, ma anche di sostanza, di un geometra durante la fase dibattimentale del processo. Fu emblematica la deposizione di quel dipendente della Provincia, il quale, per rendere al giudice la condizione dell’edificio scolastico, paragonò la sede del Convitto Nazionale dell’Aquila a “una persona anziana malata di osteoporosi”.
Poi
la relazione tecnica redatta prima del terremoto nell’ambito del progetto “Edilizia scolastica e rischi territoriali”, realizzata da Collabora Engineering e Protezione civile e finalizzata a verificare la tenuta sismica del palazzo ottocentesco (crollato nel terremoto) che ospitava il Convitto nazionale dell’Aquila e il liceo classico: ”Al momento del sopralluogo sulla struttura portante si è rilevato un quadro fessurativo esteso per il 35 % del complesso scolastico e un livello massimo del danno valutato di grave entità. Si consiglia pertanto di tenere sotto attento e costante controllo il quadro fessurativo per evidenziare eventuali evoluzioni del quadro stesso. Sono state riscontrate numerose lesioni passanti con spessore maggiore a 2mm sulle murature portanti di spessore maggiore a 25 cm ed inoltre sono stati riscontrati forti cedimenti in prossimità degli appoggi dei solai nell’ala che ospita la Succursale dell’IIS Domenico Cotugno. Il complesso edilizio presenta alcune parti con stato in scadente stato manutentivo; alcune parti della copertura lignea sono notevolmente degradate causa infiltrazioni d’acqua.La posizione e la tipologia costruttiva dell’isolato, inducono a ritenere la presenza di un elevato rischio in caso di evento sismico”.
Due episodi che circoscrivono le responsabilità di chi avrebbe dovuto agire con maggiore competenza nel nome della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Aldo Domenico Ficara

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