Clausola 4
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Clausola 5
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati “successivi”;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.
Nel punto 1 della clausola 4 si afferma chiaramente che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive. Nel punto 4 della clausola 4, l’accordo quadro si pone l’obiettivo di equiparare i criteri del periodo di anzianità del servizio tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, eccetto quando ci siano giustificazioni oggettive.
Questa clausola è evidentemente infranta sia dal CCNL 2006-2009, ma anche da tutti i successivi CCNI sulla mobilità, che trattano con criteri diversi i casi di lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato. È utile fare un esempio per comprendere dove sta l’evidente infrazione.
Prendiamo, per ordine di tempo, l’ultima ipotesi di contratto sulla mobilità 2013-2014 firmata il 6 dicembre 2012, ancora persiste la differenza di trattamento nel calcolo dell’anzianità di servizio tra il pre-ruolo e il ruolo, dove il servizio svolto con contratti a tempo determinato vale la metà di quello svolto a tempo indeterminato, con l’aggiunta che, per la tabella della mobilità d’ufficio, il servizio svolto a tempo determinato viene calcolato per i primi quattro anni la metà di quello svolto in ruolo e per gli anni successivi i due terzi dei primi quattro anni e quindi un terzo di quello di ruolo. Si tratta di una palese infrazione della clausola 4, che si reitera di anno in anno, con gli accordi contrattuali sulla mobilità. Perché questi criteri diversi tra il calcolo del punteggio del servizio pre-ruolo e quello di ruolo? Quali sono le motivazioni oggettive che giustificano tale differenza sul calcolo di detti servizi?
Mentre tra Amministrazione e sindacati si continuano a fare accordi che non riconoscono l’incipit della direttiva europea 1999/70, continuano ad arrivare sentenze dei Tribunali favorevoli ai precari. Ultime, in ordine di tempo, le sentenze dei Tribunali di Roma e di Alessandria che si sono pronunciati positivamente rispetto ai ricorsi presentati da alcuni lavoratori precari della scuola. I giudici hanno dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio per i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato e al pagamento dei relativi scatti maturati. Con queste pronunce viene ribadito il principio già riconosciuto dalla normativa europea (1999/70/CE) che non vi può essere disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
Un’altra sentenza recente, che va nella stessa direzione, è quella espressa dal Tribunale di Lanusei in Ogliastra che dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell’anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine stipulato, con ogni effetto economico e giuridico, ma condanna anche il MIUR ad un cospicuo risarcimento economico in favore dei ricorrenti. Con il continuo proliferare di queste univoche sentenze, che rilevano l’inadeguatezza dei nostri contratti rispetto alla Direttiva europea, sarebbe opportuno accogliere, nei prossimi accordi contrattuali, gli aspetti principali, giuridici ed economici, della direttiva 1999/70/CE.