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Percorsi abilitanti docenti. Autorizzati 44.283 posti di cui riservati il 50% complessivo per tre categorie.

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March 29, 2025

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Il MUR, in attesa che finissero le procedure di accreditamento dei nuovi percorsi abilitanti previsti per l’anno accademico 2024/2025, ha ritenuto necessario procedere all’autorizzazione dei posti per l’attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relativamente ai percorsi universitari e accademici già accreditati nell’anno accademico 2023/2024.

Avvio percorsi abilitanti

Il 24 febbraio 2025 il MUR, visto il parere del Ministro dell’Istruzione e del Merito con il quale indicava il fabbisogno di 44.283 su base regionale e per classe di concorso, al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali, con decreto n° 156 ha disposto l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2024/2025.

Riserva dei posti

Il MUR con il decreto n° 148 del 24 febbraio del 2025, ha disposto una riserva dei posti nei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’anno accademico 2024/2025 pari al 45% per coloro che hanno svolto servizio per almeno tre anni in un quinquennio, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione e per coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria, da detta percentuale di riserva il 5% è da destinare ai docenti titolari di contratti nei percorsi d’istruzione e formazione professionale delle Regioni.

Percorsi formativi autorizzati

Percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU, crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo13 aprile 2017 n. 59;
Percorso preordinato all’acquisizione dei 30 CFU, di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

Università Autorizzate per i percorsi formativi di completamento

Oltre ai percorsi formativi di 30 e 36 CFU di completamento per i docenti vincitori di concorso, erogati dalle università e dalle istituzioni AFAM che abbiano percorsi già accreditati nell’anno accademico 2023/2024 o che siano in attesa di accreditamento per l’anno accademico 2024/2025.

Percorsi di completamento

Il decreto dispone che i percorsi di completamento di 30 o 36 CFU previsti sono destinati ai docenti:

• Vincitori del concorso senza abilitazione, che hanno ricevuto il contratto a tempo determinato e solo dopo l’acquisizione di 30 CFU e dell’abilitazione sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato;
• Vincitori di concorso in possesso già di 30 CFU, compreso gli ITP (insegnanti Tecnico pratici) che dovranno completare con i mancanti 30 CFU;
I docenti in possesso di 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre del 2022 dovranno conseguire i 36 CFU mancanti.

Conseguimento ulteriori abilitazioni

I percorsi per il conseguimento di un’ulteriore abilitazione possono essere attivati soltanto dalle università che abbiano già ottenuto l’accreditamento nell’anno accademico 2023/2024, o dalle Istituzioni che hanno presentato dei percorsi e che abbiano ottenuto l’accreditamento per l’anno accademico 2024/2025.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati che hanno conseguito il titolo all’estero e intendono conseguire l’abilitazione in Italia, dovranno presentare, al momento dell’iscrizione, il certificato attestante il riconoscimento del titolo da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito. Mentre i candidati in possesso di titolo di studio non abilitante, sono ammessi, previa presentazione del titolo direttamente presso l’istituzione, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo le norme vigenti.

Classi di concorso accorpate

I docenti rientranti nelle classi di concorso accorpate A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71, secondo quanto previsto dal decreto 255/2023, quando conseguono l’abilitazione in una delle suddette classi di concorso, sono considerati abilitati all’insegnamento anche nella classe di concorso accorpata.

Insegnanti ITP

A seguito dell’approvazione del decreto mille proroghe n° 202 del 27 dicembre del 2024, convertito in legge n° 15 del 21 febbraio 2025, gli insegnanti ITP possono partecipare con il diploma fino al 31 dicembre del 2025.