Il DPCM previsto dal decreto 36 emanato il 4 agosto del 2023 e pubblicato il 25 settembre, nel rispetto degli obiettivi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) ha definito il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Al fine di conseguire i crediti necessari e l’abilitazione per una determinata classe di concorso per i docenti in possesso di 24 o 30 crediti, il DPCM ha previsto una fase transitoria prevedendo dei percorsi da 30 e 36 CFU , al fine di consentire ai suddetti docenti di raggiungere i 60 crediti previsti per tutti i docenti. La suddetta fase dovrebbe durare fino al 31 dicembre del 2024.
I percorsi per il conseguimento dei 30 e 36 CFU dovrebbero essere avviati al più presto per essere completati entro il mese di febbraio 2024, molto probabilmente nella logica di consentire ai docenti interessati di poter aggiornare o accedere alla prima fascia delle GPS, la cui O.M. dovrebbe essere emanata nella primavera del 2024.
Possono accedere ai percorsi abilitanti
Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.
Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
L’accesso ai percorsi di 30 CFU per chi ha svolto tre anni di servizio viene specificato all’articolo 20 comma 3 lettera b-bis del Dl 75/2023 (Decreto PA bis, convertito in Legge 10 agosto 2023 n. 112) che dice che all’art 2-ter del DL 59/2017, viene inserito il comma 4-bis che riporta: “Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2″));
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