Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle novità della pubblicazione del decreto ministeriale sui percorsi abilitanti.
1) Se attraverso il percorso abilitante 30 CFU riservato ai docenti con tre annualità di servizio nelle scuole statali o paritarie negli ultimi cinque, di cui un anno svolto nella medesima classe di concorso richiesta, mi abilitassi in A-01 mi troverei abilitato sia nell’ex A-01, sia nell’ex A-17?
Sì, certamente! I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso che sono confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71 sono da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione e per la nuova classe di concorso.
2) Qual è l’aspirante docente che può accedere al percorso abilitante di 36 CFU/CFA?
Hanno titolo di ammissione a partecipare al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA coloro che sono vincitori del concorso ordinario PNRR e hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e hanno quindi partecipato al concorso con tali titoli di ammissione.
3) Per ogni CFU di tirocinio da acquisire, quanto tempo bisogna dedicare in presenza?
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.