Dopo tanta attesa finalmente con decreto n° 621 del 22 aprile 2024 il MUR (Ministro dell’Università e Ricerca) ha avviato i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico – pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024.
I percorsi di formazione iniziale e abilitazione sono strutturati sulla base del profilo dell’allegato A al DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 25 settembre del 2023 e sono volti a far acquisire ai partecipanti quei crediti ritenuti necessari (non meno di 60 CFU) e l’abilitazione all’insegnamento per la classe specifica per la quale ognuno chiede di partecipare.
Gli obiettivi formativi che il percorso iniziale e abilitante, mira a promuovere nel docente di scuola secondaria di primo e secondo grado quelle competenze professionali in ambito educativo, disciplinare, psicopedagogico, metodologico – didattico, organizzativo – relazionale, di osservazione, valutazione, documentazione, innovazione e ricerca fra loro correlate e interagenti, nella prospettiva di saper promuovere la partecipazione attiva e critica degli alunni nel percorso di crescita personale, sociale e culturale, attraverso la capacità di saper:
• Attenzionare sia i soggetti con disabilità, sia quelli con bisogni educativi speciali (BES) attraverso un insegnamento personalizzato;
• Valorizzare i punti di forza di ogni singolo alunno;
• Promuovere l’acquisizione di competenze;
• Progettare, pianificare, documentare e valutare;
• Svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica.
Il decreto del MUR nell’autorizzare i percorsi di formazione iniziale e abilitazione indica per ogni percorso i requisiti di ammissione:
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA possono accedere coloro che sono in possesso di una specifica laurea magistrale, gli insegnanti tecnico pratici e gli studenti che abbiamo già acquisito 180 CFU;
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA possono iscriversi ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado d’istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione.
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA possono iscriversi ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023.
i vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione.
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA possono iscriversi ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023, coloro che hanno partecipato al concorso con il possesso di almeno 30 CFU/CFA conseguiti nel percorso di universitario e che quindi, accedendo di diritto, devono conseguire i restanti 30 CFU mancanti.
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA possono iscriversi ai sensi dell’art. 20 comma 3 lettera b-bis del decreto 75 del 2023 i docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
• Al percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023. Possono iscriversi coloro che hanno conseguito i 24 crediti entro il 31 ottobre del 2022.
Il decreto del MUR, inoltre dispone che ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione. Fermo restante che qualora le domande di ammissione dei candidati dovessero essere superiore al numero dei posti autorizzati, si procede nell’elaborazione di una graduatoria secondo i titoli e i punteggi previsti dall’allegato B.
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