Personale

Percorsi abilitanti, Pittoni (Lega): “Vanno attivati urgentemente. Norme attuative in ritardo rischiano di penalizzare molti”

“Se tardano ulteriormente le norme attuative dei corsi formativi abilitanti all’insegnamento diventa impossibile completare in tempo utile (giugno) il primo ciclo di quelli da 30 crediti formativi universitari per chi vanta tre annualità d’esperienza, in attesa di tale possibilità anche da un decennio. Faccio appello al massimo impegno per l’attivazione dei corsi, pure se in questo caso – col ritardo accumulato – il risultato è tutt’altro che scontato”.

Così scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.

Percorsi universitari abilitanti: chi deve conseguire i 30, 36 e 60 CFU

La problematica concernente il conseguimento dei crediti formativi (CFU) sta creando non pochi dubbi negli aspiranti docenti tanto da far pervenire nella nostra redazione diversi questi su chi deve conseguire i 30, i 36 e i 60 CFU.

Chi deve conseguire i CFU

La normativa di riferimento specifica che i CFU devono essere conseguiti dagli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella misura in cui i docenti di scuola dell’infanzia e primaria in possesso della laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale entro il 2001/2002 sono già abilitati. Fermo restante che possono conseguire altra abilitazione se in possesso del titolo di studio specifico.

Percorso universitario

Il decreto 36 del 2022 convertito con modificazioni nella legge 79 del 2022 nel modificare il decreto 59 del 2017 e il numero dei crediti formativi necessari per partecipare concorso pubblico per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ha previsto un percorso universitario e accademico al fine di conseguire l’abilitazione e non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

Riconoscimento crediti

La normativa inoltre afferma che i docenti che hanno conseguiti i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022 o eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi sono considerati validi a tutti gli effetti, fermo restante che devono conseguire i crediti mancanti al fine di raggiungere i 60 previsti dalla nuova disposizione.

Fase transitoria

Per venire incontro ai docenti in possesso dei 24 o di 30 CFU, la normativa ha previsto una fase transitoria durante la quale sono attivati dei percorsi universitari durante la quale sono attivati dei percorsi universitari e accademici pari a 36 e 30 CFU.

Chi può partecipare ai percorsi abilitanti pari a 36 CFU

Possono partecipare al percorso formativo volto al conseguimento di 36 CFU tutti i soggetti che oltre al titolo di studio specifico per la classe di concorso per la quale chiedono di partecipare, abbiano 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.

Chi può partecipare ai percorsi abilitanti pari a 30 CFU

Al percorso formativo volto al conseguimento di 30 CFU possono partecipare:
• I docenti di ruolo, sia su posto comune sia sul sostegno, che intendono conseguire l’abilitazione in altra classe di concorso essendo in possesso dello specifico titolo di studio;
 I docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni nei cinque anni precedenti, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione;
• I docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Chi può partecipare ai percorsi abilitanti pari a 60 CFU

Al percorso abilitante per il conseguimento di 60 CFU e l’abilitazione possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in una delle classi di concorso previste dalla normativa vigente. Conseguiti i 60 CFU e l’abilitazione possono partecipare al concorso per il reclutamento del personale docente su posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’insegnamento della disciplina per la quale hanno conseguito l’abilitazione.

Redazione

Articoli recenti

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024

Primo giorno di scuola Strasburgo per Salis e Vannacci: i neofiti dell’Europarlamento che faranno leggi sull’Istruzione, Leoluca Orlando il più anziano

Primo giorno di “scuola” a Strasburgo, dove a tre mesi dall'ultima volta, il Parlamento europeo…

17/07/2024