“Se tardano ulteriormente le norme attuative dei corsi formativi abilitanti all’insegnamento diventa impossibile completare in tempo utile (giugno) il primo ciclo di quelli da 30 crediti formativi universitari per chi vanta tre annualità d’esperienza, in attesa di tale possibilità anche da un decennio. Faccio appello al massimo impegno per l’attivazione dei corsi, pure se in questo caso – col ritardo accumulato – il risultato è tutt’altro che scontato”.
Così scrive sulla sua pagina Facebook il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato.
La problematica concernente il conseguimento dei crediti formativi (CFU) sta creando non pochi dubbi negli aspiranti docenti tanto da far pervenire nella nostra redazione diversi questi su chi deve conseguire i 30, i 36 e i 60 CFU.
La normativa di riferimento specifica che i CFU devono essere conseguiti dagli aspiranti docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella misura in cui i docenti di scuola dell’infanzia e primaria in possesso della laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale entro il 2001/2002 sono già abilitati. Fermo restante che possono conseguire altra abilitazione se in possesso del titolo di studio specifico.
Il decreto 36 del 2022 convertito con modificazioni nella legge 79 del 2022 nel modificare il decreto 59 del 2017 e il numero dei crediti formativi necessari per partecipare concorso pubblico per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, ha previsto un percorso universitario e accademico al fine di conseguire l’abilitazione e non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
La normativa inoltre afferma che i docenti che hanno conseguiti i 24 CFU entro il 31 ottobre del 2022 o eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi sono considerati validi a tutti gli effetti, fermo restante che devono conseguire i crediti mancanti al fine di raggiungere i 60 previsti dalla nuova disposizione.
Per venire incontro ai docenti in possesso dei 24 o di 30 CFU, la normativa ha previsto una fase transitoria durante la quale sono attivati dei percorsi universitari durante la quale sono attivati dei percorsi universitari e accademici pari a 36 e 30 CFU.
Possono partecipare al percorso formativo volto al conseguimento di 36 CFU tutti i soggetti che oltre al titolo di studio specifico per la classe di concorso per la quale chiedono di partecipare, abbiano 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022.
Al percorso formativo volto al conseguimento di 30 CFU possono partecipare:
• I docenti di ruolo, sia su posto comune sia sul sostegno, che intendono conseguire l’abilitazione in altra classe di concorso essendo in possesso dello specifico titolo di studio;
• I docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni nei cinque anni precedenti, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione;
• I docenti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Al percorso abilitante per il conseguimento di 60 CFU e l’abilitazione possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in una delle classi di concorso previste dalla normativa vigente. Conseguiti i 60 CFU e l’abilitazione possono partecipare al concorso per il reclutamento del personale docente su posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’insegnamento della disciplina per la quale hanno conseguito l’abilitazione.
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