Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live dal titolo “Percorsi abilitanti docenti, pubblicati i decreti: ecco cosa prevedono”, Manuela Pascarella del centro nazionale Flc Cgil, ha parlato dei titoli valutabili e di quanti punti valgono:
“Il ministero dell’Università ha pubblicato contestualmente due decreti, il 620 e il 621. Quest’ultimo è quello che dà il via ai corsi di formazione in ingresso, definisce le varie tipologie di corsi che sono sostanzialmente quelli da 60 Cfu, quelli da 30 riservati ai triennalisti e quelli da 30 che sono propedeutici alla partecipazione al concorso ma non abilitanti. E poi ci sono i corsi post concorso che però, in questa fase, non ci interessano, perché questa è la fase dove tutti ovviamente sono interessati o ai corsi abilitanti da 60 o a quelli da 30 che sono abilitanti per i docenti che hanno almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque di cui almeno uno nella specifica classe di concorso oppure che abbiano partecipato al concorso straordinario bis. Nell’ambito di queste procedure attenzione però, perché nell’accesso ai corsi non sono previste delle prove di ingresso, quindi laddove si verifichi la condizione facilmente prevedibile per cui gli aspiranti sono più dei posti, come si definisce l’accesso? Sulla base di graduatorie per titoli e il Ministero pubblica contestualmente due decreti: il 621 che è quello che definisce appunto le tipologie di corsi, l’avvio, le regole generali. Il 620 è quello che riguarda la riserva a favore dei corsi da 30 Cfu abilitanti che sono quelli che riguardano i docenti che abbiano almeno tre anni di servizio. La riserva è pari al 45% dell’offerta formativa dei corsi da 60 Cfu, andrà a realizzare dei corsi da 30 Cfu abilitanti per i docenti che hanno i tre anni di esperienza”.
“Ci sono due diverse tabelle che definiranno i punteggi e i titoli, a seconda che si rientri nell’accesso ai corsi normali, quelli da 60 Cfu oppure che si acceda da quelli da 30 Cfu abilitanti, riservati ai triennalisti. Nel caso dell’allegato B abbiamo la tabella che riguarda tutti coloro che vogliono iscriversi ai corsi abilitanti partendo dal semplice titolo di accesso oppure dal titolo di accesso + i 24 Cfu. In questo caso quello che viene fondamentalmente valutato sono il voto di laurea (ovviamente anche la lode viene valorizzata), la media degli esami, eventuali lauree aggiuntive, triennali, magistrali, o vecchio ordinamento, master, diplomi di perfezionamento, specializzazioni o dottorato di ricerca. Un piccolo punteggio che viene riconosciuto anche alle eventuali certificazioni linguistiche e ai servizi viene riconosciuto un punteggio minimo, nel senso che si valutano due punti per ogni anno di servizio specifico e uno per ogni anno di servizio non specifico. Questo perché l’allegato B è la tabella che riguarda i corsi tradizionali, quindi quelli non riservati ai precari con tre anni di servizio”.
“L’allegato A (DM 620) contiene invece i titoli su cui verranno redatte le graduatorie dei riservisti, cioè di coloro che hanno i tre anni di servizio. Qui c’è qualche lieve differenza perché ovviamente anche qui il titolo di accesso viene valorizzato, così come anche i master, il dottorato e all’eventuale laurea aggiuntiva e molto di più i servizi perché parliamo di graduatorie di persone che lavorano da molti anni nella scuola e quindi giustamente si dà più peso all’esperienza, quindi ad esempio si vanno ad attribuire sei punti per ogni anno di servizio specifico e tre punti per ogni anno di servizio non specifico”.
“Attenzione perché se i triennalisti sono di più dei posti loro accantonati con la quota di riserva, potranno avere comunque un punteggio, i due punti aggiuntivi, valorizzabili anche nelle future graduatorie per l’accesso ai futuri corsi abilitanti e quindi se non rientrano nella quota dei posti possono tentare l’accesso nella quota generale dei posti dei corsi da 60 Cfu oppure aspettare la riedizione dei corsi abilitanti del nuovo anno accademico e ritentare anche per la seconda volta l’accesso al corso abilitante”.
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