Il DPCM del 4 agosto 2023, decreto volto ad attuare quanto definito da decreto legge 36/2022 e poi convertito nella legge 79/2022, ha stabilito quali saranno i percorsi abilitanti universitari per conseguire il titolo per accedere ai concorsi e ai ruoli delle classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. Tali titoli abilitanti consentiranno anche di accedere alla prima fascia GPS alla riapertura dell’aggiornamento biennale o comunque di inserirsi in coda alla prima fascia, nella fase dell’apertura degli elenchi aggiuntivi per le supplenze dell’anno scolastico 2025/2026.
Percorsi abilitanti di 30,36 e 60 CFU
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;
Il percorso a) è destinato a tutti coloro che quando sarà terminata la fase di transizione vorranno partecipare al concorso a cattedra. A tal proposito si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2025 ai concorsi a cattedra per docenti si partecipa con il titolo di abilitazione e chi non lo ha dovrà acquisire 60 CFU/CFA con questi specifici percorsi.
b) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
Il percorso b) è destinato a chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché chi ha sostenuto le prove del concorso straordinario bis.
c) Percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
Il percorso c) è riservato a chi dovrà fare, essendo solo in possesso della laurea, il secondo o terzo concorso PNRR e quindi vi accede acquisendo i primi 30 CFU con tale percorso e tale percorso non è abilitante.
d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
Il percorso d) è il percorso che risulta essere la continuazione e il completamento di chi aveva acquisito i primi 30 CFU per partecipare al concorso e avendolo vinto completa con altri 30 CFU.
e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.
Il percorso e) è riservato ai vincitori del concorso PNRR che ha presentato domanda in possesso di laurea+ 24 CFU e quindi una volta inserito in ruolo a tempo determinato svolge il percorso abilitante di 36 CFU.
Nuovo concorso PNRR in autunno
Il nuovo concorso a cattedra PNRR non sarà abilitante e come già accaduto per il primo concorso non darà l’idoneità per chi supera le prove scritte e orali senza essere vincitore. I partecipanti se non già abilitati, ma in possesso della laurea di accesso e dei 30 CFU o dei 24 CFU presi entro il 31 ottobre 2022, o ancora in possesso di laurea di accesso e dei tre anni di servizio nella scuola statale negli ultimi cinque, di cui un anno di servizio prestato nella classe di concorso per cui si chiede l’accesso, dovranno completare il percorso abilitante per poi passare ad essere assunti a titolo definitivo con un contratto a tempo indeterminato.