Il percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio) è il nuovo sistema di reclutamento per la scuola secondaria approvato dal decreto legislativo 59/2017. Tale percorso è legato ai concorsi, che avranno d’ora in poi cadenza biennale, che “sfornerà” i futuri insegnanti.
Tale percorso, però, prevede una fase transitoria come sappiamo, con un concorso riservato agli abilitati in arrivo e uno ai non abilitati ma in possesso del servizio svolto di 3 anni negli ultimi 8. Inoltre, è previsto un concorso, il primo dell’epoca FIT.
Il sistema quando entrerà a regime prevede, attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). Una volta superato tale percorso si viene assunti a tempo indeterminato.
Il FIT è così articolato:
– il primo anno, svolto principalmente nelle strutture accademiche (tirocinio diretto 250 ore), con oneri a carico del MIUR e momenti di tirocinio nelle scuole (tirocinio indiretto 150 ore), finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione all’insegnamento, specifico per la classe di concorso o per il sostegno. È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, con e
– il secondo anno vede momenti formativi integrati con il tirocinio nelle scuole e l’inizio di specifiche attività di insegnamento (supplenze brevi per assenze fino a 15 giorni).
È previsto un compenso per 10 mesi di circa 600€ lordi, nonché lo stipendio per le supplenze brevi che saranno effettuate.
– il terzo anno al partecipante sarà assegnata una cattedra vacante e disponibile, con tutte le responsabilità connesse. Percepirà lo stipendio pari a quello di una supplenza annuale.
Già il concorso del 2018 dovrebbe prevedere due prove scritte e una prova orale:
– La prima prova scritta verte su una disciplina a scelta appartenente alla classe di concorso.
– La seconda prova scritta verte sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.
– La prova orale si svolge su tutte le discipline della classe di concorso e per la verifica delle competenze in lingua straniera e informatiche.
– Per quanto riguarda il sostegno è prevista una terza prova scritta relativa alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione.
Per accedere al concorso che porterà all’inserimento nel FIT i requisiti sono i seguenti:
– Titolo di studio (ed eventuali esami/crediti) previsto dal nuovo regolamento delle classi di concorso (DPR 19/16 come integrato e corretto dal DM 259/17: vai all’applicazione della FlcCgil)
– 24 crediti (CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
E’ bene segnalare che per gli ITP (insegnanti tecnico pratici) non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Il ministero ha pubblicato, una tabella riassuntiva, in cui sono indicate chiaramente le modalità di acquisizione dei 24 CFU.
1) Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria a i fini della partecipazione al Concorso docenti.
2) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli), possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di cui alla nota 1.
3) Si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
4) Per accedere al Concorso docenti è necessario il possesso sia dei 24 crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 22/2005, DM 39/1998.
5) I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi (salvo quanto previsto dalle note 1 e 2) e viceversa.
Il decreto specifica che chi ancora non si è laureato, potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
Inoltre, i crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti.
Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione.
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