A seguito della determinazione dell’organico, qualora in un’istituzione scolastica dovesse verificarsi una diminuzione degli alunni iscritti e conseguentemente una contrazione dell’organico, gli uffici delle singole istituzioni scolastiche sono impegnati a individuare fra i docenti i perdenti posto.
L’O.M. n° 45 del 25 febbraio 2022 fissa come termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente, il 15 marzo 2022.
E’ in riferimento proprio alla data del 15 marzo che l’art. 19 al comma 4 attribuisce al dirigente scolastico il compito di provvedere, entro i 15 giorni successivi a richiedere ai docenti la presentazione delle domande al fine di formulare e pubblicare all’albo dell’istituzione scolastica le relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola.
Le graduatorie dei perdenti posti vanno fatte per tipologia di posto, giacché la contrazione di organico relativa a una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
In ogni istituzione scolastica vanno compilate delle graduatorie relative sia alla scuola dell’infanzia sia alla scuola primaria e per ogni ordine di scuola le graduatorie vanno distinte per posti comuni e posti di sostegno.
Per quanto riguarda il sostegno va precisato che vanno elaborate tre tipi di graduatorie:
Il docente individuato come perdente posto nella tipologia di attuale titolarità, presenterà domanda di mobilità e se intende ritornare nella stessa scuola dovrà compilare la domanda condizionandola alla possibilità di rientrare nella stessa scuola qualora dovesse liberarsi un posto nella tipologia cui appartiene, o nella tipologia di posto di cui sia in possesso di specializzazione.
Nel suddetto caso il docente perdente posto partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
Per ciascuna graduatoria sia della scuola dell’infanzia, sia della scuola primaria il punteggio di ogni docente è dato dalle voce indicate all’allegato 2 tabella A relativa alla valutazione dei titoli ai fini del trasferimento a domanda.
Non vanno inseriti nelle relative graduatorie dei perdenti posto i docenti beneficiari delle precedenze previste dall’art. 13 al comma 1, punto I), III), IV) e VII) del CCNI 2022/2025.
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