Il CCNI sulla mobilità, oltre ad occuparsi della mobilità dei docenti di ogni ordine grado, detta disposizioni specifiche in merito alle modalità per la compilazione della graduatoria dei docenti perdenti posto nella scuola dell’infanzia e primaria.
La graduatoria d’istituto predisposta dal dirigente scolastico entro i quindici giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità va pubblicata all’albo dell’istituzione scolastica e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, deve tenere contenere: il punteggio complessivo e i punteggi analitici relativi al servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli culturali. Fermo restante che vanno valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. A parità di punteggio prevale la maggiore età.
Nella compilazione della graduatoria d’istituto, non vanno inseriti i docenti beneficiari delle precedenze previste al comma 1 art. 13 del CCNI per il biennio 2023/2024, 2024/2025.
• Punto I (personale non vedente ed emodializzato.)
• Punto III (personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative.)
• Punto IV (assistenza al coniuge, e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.)
• Punto VII (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.)
All’interno della singola scuola, qualora si dovesse procedere all’individuazione del perdente posto, è effettuata una graduatoria per ogni tipologia di posto per la quale non opera la compensazione, tranne che il docente individuato quale perdente posto sia in possesso del titolo di specializzazione per la tipologia per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto; in quel caso partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.
Nello stilare la graduatoria d’istituto va precisato che, i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità o assunti in ruolo, saranno considerati perdenti posti prioritariamente rispetto ai docenti entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti
I docenti individuati come perdenti posto, possono presentare la domanda entro 5 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione dell’accertata soprannumerarietà. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti, domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.
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