Una nostra lettrice che insegna in Sardegna ci pone un quesito riferito alle graduatorie interne per individuare i perdenti posto.
“Mi hanno collocata in coda alla graduatoria del mio Istituto perché trasferita il primo settembre 2020 da altra scuola dell’infazia come perdente posto e non ho fatto domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità. In tale situazione, potevano rilegarmi in fondo alla graduatoria di Istituto?”.
Ai sensi dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
I docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 sono esclusi da tale graduatoria come previsto dal comma 2 del suddetto articolo.
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
Il punto 2 dell’art.19, comma 7, del CCNI mobilità 2019-2022, specifica che i docenti trasferiti in una data scuola dal precedente primo settembre (nel caso della domanda della nostra lettrice il primo settembre 2020) per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse, entrano nella graduatoria a pettine e nella maniera più assoluta vengono relagati in coda alla graduatoria come avviene per i docenti del punto 1 del medesimo art.19, comma 7.
Anche se la docente trasferita a domanda condizionata non dovesse usufruire della precedenza per tornare nella scuola di precedente titolarità, deve comunque restare collocata a pettine nella graduatoria di Istituto con il suo punteggio e il diritto ddi essere graduata nella giusta posizione.
Anche per la scuola secondaria di I e II grado valgono le stesse identiche regole descritte per la scuola dell’Infanzia e primaria. La norma di riferimento è il comma 11 dell’art.21 del CCNI mobilità 2019-2022. Per cui se un docente è stato trasferito a domanda volontaria senza alcuna precedenza in una scuola a partire dall’1 settembre 2020, nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari verrà accodato ai docenti che già erano titolari in quella scuola dagli anni precedenti. Questo accodamento non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, infatti questi docenti entreranno a pettine nella graduatoria interna, non si applica nemmeno ai docenti che pur essendosi trasferiti a domanda volontaria, sempre dall’1 settembre 2020, sono beneficiari di una tra le seguenti precedenze ai punti I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del CCNI mobilità, anche perché costoro saranno esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. Si rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico dei corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.
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