La differenza tra il valore stimato in via previsionale e quello definitivo, pari allo 0,1%, comporterà per i pensionati un conguaglio in negativo, per cui le somme corrisposte in più nel corso dell’anno 2009 saranno recuperate dall’Inpdap in un’unica soluzione sulla rata del mese di gennaio. L’ammontare del debito sarà proporzionale all’importo della pensione.
Lo ha comunicato l’istituto pensionistico con la nota operativa n. 67 del 23 dicembre 2009, con la quale ha anche chiarito che, nel caso in cui l’indennità integrativa speciale costituisca una voce a sé stante rispetto alla pensione, l’aumento percentuale sarà applicato sul trattamento pensionistico considerato complessivamente, comprensivo dell’indennità integrativa speciale.
Sulle fasce di pensioni superiori alla cifra corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps, la percentuale di perequazione sarà applicata in misura ridotta (75%). Per l’anno 2010 per le somme eccedenti tali limiti la percentuale applicata sarà dello 0,525.
L’Inpdap ricorda anche che la perequazione determina il variare dell’importo mensile della pensione minima Inps; questo importo viene preso come riferimento per le seguenti casistiche legate alle prestazioni:
· – cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;
· – adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni Inps;
· – reddito personale;
· – reddito cumulato con quello del coniuge;
· – liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995;
· – adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria;
· – corresponsione delle maggiorazioni sociali.
In particolare, per l’anno 2010 il limite di reddito per essere considerati “a carico”, ai fini della concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici, è pari all’importo annuo di € 15.154,24.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suddetto va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, che ammonta, dal 1° gennaio 2008 a € 457,67 mensili e dal 1° luglio 2009 a € 472,45 mensili.
Pertanto, in questi casi, per le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° gennaio 2010 all’importo di € 15.154,24 deve essere sommato quello dell’indennità di accompagnamento pari a € 472,45.
In merito, infine, agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria, questi saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2010, in misura pari al 3,69% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2009 delle pensioni di guerra.