Con la nota prot. 35085 del 2 agosto scorso il Miur ha confermato, anche per l’a.s. 2018/2019 il modello formativo, introdotto dalla L 107/2015 e dettagliato dal DM 850/2015, rivolto al personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo.
Come riepilogato dall’USR Lombardia, con nota dell’8 ottobre, anche per quest’anno, dunque, sono tenuti al periodo di formazione e di prova docenti e personale educativo con incarico a tempo indeterminato che:
- prestano il primo anno di servizio (compresi quanti risultano destinatari di un contratto a tempo indeterminato con riserva fino a eventuale scioglimento negativo per il ricorrente);
- non hanno potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
- devono ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa (in tal caso il periodo di formazione e di prova non è ulteriormente rinnovabile);
- hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
Le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione e di prova e non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente al servizio
stesso.
Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattiche.
Nel caso di orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni suddetti deve essere proporzionalmente ridotto, fermo restando l’obbligo formativo che non è soggetto a riduzione.
Nei 120 giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico:
- periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, purché intermedi al servizio;
- esami e scrutini;
- ogni impegno di servizio;
- il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
- i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.
Devono essere computati nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:
- di lezione;
• di recupero;
• di potenziamento;
• valutative;
• progettuali;
• formative;
• collegiali.
Invece, non si conteggiano nei 180 giorni e neppure nei 120 giorni:
- giorni di ferie e recupero festività;
• assenze per malattia;
• congedi parentali;
• permessi retribuiti;
• aspettative.