Formazione iniziale

Periodo di formazione e prova: personale interessato e servizi utili

Con la nota prot. 35085 del 2 agosto scorso il Miur ha confermato, anche per l’a.s. 2018/2019 il modello formativo, introdotto dalla L 107/2015 e dettagliato dal DM 850/2015, rivolto al personale docente ed educativo neo assunto a tempo indeterminato o che ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Come riepilogato dall’USR Lombardia, con nota dell’8 ottobre, anche per quest’anno, dunque, sono tenuti al periodo di formazione e di prova docenti e personale educativo con incarico a tempo indeterminato che:

  • prestano il primo anno di servizio (compresi quanti risultano destinatari di un contratto a tempo indeterminato con riserva fino a eventuale scioglimento negativo per il ricorrente);
  • non hanno potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
  • devono ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa (in tal caso il periodo di formazione e di prova non è ulteriormente rinnovabile);
  • hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

Le attività di formazione sono parte integrante del servizio in periodo di formazione e di prova e non possono essere rinviate o anticipate ma devono essere svolte contestualmente al servizio
stesso.

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato alla effettiva prestazione di almeno 180 giorni di servizio nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattiche.

Nel caso di orario inferiore all’orario di cattedra o posto il numero dei giorni suddetti deve essere proporzionalmente ridotto, fermo restando l’obbligo formativo che non è soggetto a riduzione.

Nei 120 giorni sono comprese tutte le attività connesse al servizio scolastico:

  • periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, anche per motivi di pubblico interesse, purché intermedi al servizio;
  • esami e scrutini;
  • ogni impegno di servizio;
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
  • i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.

Devono essere computati nei 120 giorni di attività didattiche “sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica”, ossia devono essere computati i giorni di svolgimento di attività:

  • di lezione;
    • di recupero;
    • di potenziamento;
    • valutative;
    • progettuali;
    • formative;
    • collegiali.

Invece, non si conteggiano nei 180 giorni e neppure nei 120 giorni:

  • giorni di ferie e recupero festività;
    • assenze per malattia;
    • congedi parentali;
    • permessi retribuiti;
    • aspettative.
Lara La Gatta

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