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Periodo di prova dei docenti: emanato il decreto riguardante criteri e modalità di valutazione

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Con D.M. n. 850 del 27/10/2015 il Miur ha fornito indicazione in merito a “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

Il decreto, già annunciato nell’incontro con i Sindacati del 23 settembre scorso, è emanato in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 115 a 120, della suddetta legge, che disciplina appunto il periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo.

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

  1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
  2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  3. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Ferma restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, le attività formative previste per il periodo di prova, finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti, sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer” e osservazione in classe;
  4. formazione on-line.

Il decreto delinea anche quali sono i servizi utili ai fini del periodo di formazione e di prova. Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni:

  • tutte le attività connesse al servizio scolastico
  • i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
  • gli esami e gli scrutini
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono, invece, esclusi:

  • i giorni di congedo ordinario
  • i giorni di congedo straordinario
  • i periodi di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Per quanto riguarda i 120 giorni di attività didattiche, sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

In caso di differimento della presa di servizio (è il caso dei docenti neoassunti che quest’anno hanno optato per una supplenza annuale) il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine del servizio, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per questi casi, sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale competente, anche sulla base dei seguenti criteri:

  1. la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  2. la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  3. per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.

In ogni caso, l’attività di formazione è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Nel corso del periodo di formazione il docente neo-assunto deve predisporre il proprio portfolio professionale, in formato digitale, che dovrà contenere:

  1. uno spazio per la descrizione del proprio curriculum professionale;
  2. l’elaborazione di un bilancio di competenze, all’inizio del percorso formativo;
  3. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
  4. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un piano di sviluppo professionale.

Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato per la valutazione dei docenti deve essere convocato dal dirigente scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

A tal fine, il docente deve sostenere un colloquio innanzi al Comitato, all’esito del quale il Comitato si riunisce per l’espressione del parere. Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.