Personale

Periodo di prova personale ATA: cosa succede in caso di assenza per malattia

L’art. 30 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 30 disciplina il periodo di prova del personale ATA.

Questo è uno stralcio dell’art. 30:

1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;

b) quattro mesi per i restanti profili. […]

3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. […]

L’ARAN ha recentemente risposto a due quesiti concernenti le assenze per malattia del personale scolastico in rapporto al periodo di prova.

Assenza per malattia superiore a 6 mesi

L’orientamento applicativo CIR28 attiene all’obbligo, per la scuola, di risolvere il rapporto di lavoro di un dipendente ATA assunto in prova che si è assentato per malattia per un periodo superiore a 6 mesi.

In proposito, l’ARAN risponde che l’art. 30, comma 4, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 prevede che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. […]”. Pertanto, dalla formulazione utilizzata dal contratto, secondo l’Agenzia, emerge che il lavoratore non possa richiedere la conservazione del posto oltre il termine di sei mesi mentre il datore di lavoro “può” risolvere il contratto. “In altre parole, – conclude l’ARAN – il dirigente non è obbligato a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che lo stesso, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, delle scelte effettuate“.

Ripetizione del periodo di prova dopo assenza per malattia?

L’orientamento applicativo CIR29 risponde invece alla seguente domanda: “Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 il dipendente assente per malattia, al suo rientro, deve ripetere l’intero periodo di prova?

Ecco la risposta dell’ARAN:

L’art. 30 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2 o 4 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto. Il caso sottoposto deve qualificarsi come “sospensione del periodo di prova”.

Lara La Gatta

Articoli recenti

Fake News: un giovane su tre non distingue la verità dalla disinformazione

Un giovane su tre non è in grado di riconoscere la disinformazione e spesso scambia…

19/11/2024

Rischi elevatissimi dall’IA nei confronti dell’abuso sui minori

Secondo i più recenti dati Unicef, nel mondo 90 milioni tra ragazzi e ragazze hanno…

19/11/2024

Ucraina, dopo mille giorni di guerra 2.406 bimbi uccisi o feriti

Sarebbero 2.406 i bambini uccisi o feriti dall'escalation della guerra in Ucraina, in circa 1.000…

19/11/2024

Buffon e la depressione: “Avevo il complesso di non avere il diploma, me ne procurarono uno falso. Un’ingenuità”

Il portiere campione del mondo del 2006 Gianluigi Buffon, 46 anni, ha rilasciato un'intervista a…

19/11/2024

Passweb, competenza delle scuole? Cosa dice il Ministero? Risponde l’esperta

Dalle ore 12 del 14 novembre, e fino al 13 dicembre saranno aperte le funzioni per la…

19/11/2024

Stefano De Martino: “Non vizio mio figlio, se mi chiede qualcosa lo faccio aspettare, le cose non si ottengono schioccando le dita”

Stefano De Martino, 35 anni, conduttore del programma di Rai1 "Affari tuoi", sta vivendo uno…

19/11/2024