L’art. 30 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 30 disciplina il periodo di prova del personale ATA.
Questo è uno stralcio dell’art. 30:
1. Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e A super;
b) quattro mesi per i restanti profili. […]
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del 29/11/2007.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. […]
L’ARAN ha recentemente risposto a due quesiti concernenti le assenze per malattia del personale scolastico in rapporto al periodo di prova.
L’orientamento applicativo CIR28 attiene all’obbligo, per la scuola, di risolvere il rapporto di lavoro di un dipendente ATA assunto in prova che si è assentato per malattia per un periodo superiore a 6 mesi.
In proposito, l’ARAN risponde che l’art. 30, comma 4, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 prevede che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. […]”. Pertanto, dalla formulazione utilizzata dal contratto, secondo l’Agenzia, emerge che il lavoratore non possa richiedere la conservazione del posto oltre il termine di sei mesi mentre il datore di lavoro “può” risolvere il contratto. “In altre parole, – conclude l’ARAN – il dirigente non è obbligato a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che lo stesso, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, delle scelte effettuate“.
Ecco la risposta dell’ARAN:
L’art. 30 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2 o 4 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto. Il caso sottoposto deve qualificarsi come “sospensione del periodo di prova”.
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