Il personale ATA assunto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, è soggetto a un periodo di prova della durata diversa in relazione alle quattro aree individuate dall’ipotesi del nuovo CCNL 2019/2021.
L’ipotesi contrattuale ha rivisto le aree di appartenenza dei singoli profili del personale ATA, prevedendo per ognuna di esse un periodo temporale di prova diverso:
• Per le aree dei collaboratori (collaboratori scolastici) e degli operatori (operatori scolastici e operatori delle aziende agrarie), il periodo di prova ha la durata di due mesi;
• Per l’area degli assistenti (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri e infermieri), il periodo di prova ha la durata di quattro mesi;
• Per l’area dei funzionari e dell’alta qualifica (Direttori dei Servizi Generali Amministrativi), il periodo di prova ha la durata di sei mesi.
Per il personale ATA il periodo di prova inizia dal giorno di effettiva presa del servizio, detto servizio è valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato.
Superato il periodo di prova, per il quale si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato, senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente è confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione, quindi può produrre la domanda per la ricostruzione di carriera; ricostruzione che a seguito dell’entrata in vigore della legge 103 del 10 agosto 2023, prevede la valutazione integrale di tutto il periodo sia i fini giuridici sia economici.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso d’infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione; se l’assenza è dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l‘intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
Il personale ATA che abbia superato il periodo di prova nel medesimo profilo professionale, oppure nel corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto, con il suo consenso è esonerato dal ripetere il periodo di prova.
Il personale che abbia superato la metà del periodo di prova può decidere di recedere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza alcun preavviso, né d’indennità sostitutiva del preavviso; mentre il recesso va motivato qualora dovesse avvenire da parte dell’amministrazione. Fermo restante che la retribuzione va corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Il dipendente dell’amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione, che ha superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’istituzione scolastica di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova prevista dall’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’area e profilo professionale di provenienza.
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