La domanda più frequente fra insegnanti e personale Ata è se nei giorni in cui si usufruisce del permesso l’assistenza al disabile deve essere assicurata per l’intera giornata o solo per il numero di ore del lavoro scolastico in calendario per quel giorno.
Partiamo con due sentenze recenti: la n.17968/2016 della Corte di Cassazione e la n. 229/2016 della Corte dei Conti della Toscana, che, come riporta Italia Oggi, sembrano confermare la prevalente tesi giurisprudenziale secondo la quale un uso improprio tanto dei tre giorni di permesso mensile quanto dei periodi del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, entrambi retribuiti, arreca un danno patrimoniale all’amministrazione scolastica per il quale il dipendente è tenuto al risarcimento nella misura di quanto indebitamente riscosso.
A chiarire la questione interviene però la sentenza n. 54712 del 1 dicembre-23 dicembre 2016 della sezione II Penale della Corte di Cassazione, che risulta molto esplicativa e dettagliata perché indica chiaramente modalità e tempi di assistenza e introduce il concetto di truffa nel caso di utilizzo scorretto del permesso.
Nella sentenza si legge che colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge 104/1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa (un non obbligo non sottolineato a sufficienza tanto dalla giurisprudenza quanto dai chiarimenti ministeriali), non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni di ferie senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata.
I permessi, quindi, non possono e non devono essere considerati come giorni di ferie (perché a tal fine è preposto un ben preciso e determinato istituto giuridico). In altri termini, “i permessi servono a chi svolge quel gravoso di assistenza a persona handicappate, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza. Ma, è ovvio che l’assistenza dev’esserci”.
Quindi quest’ultima sentenza va a definire i limiti e le reali sanzioni che possono scaturire dall’uso improprio dei permessi garantiti ai lavoratori per assistere parenti disabili.
Solo nel comparto scuola, ricorda Italia Oggi, sarebbe complessivamente il 13 per cento del personale in servizio sia docente che amministrativo, tecnico ed ausiliario, quest’ultimo in proporzione maggiore rispetto ai primi, ad usufruire di tali permessi previsti dalla legge 104/1992.
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