Proviamo a fare un po’ di chiarezza: il CCNL Scuola non prevede la frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso mensile di cui alla legge 104/92.
Contrariamente infatti ad altri comparti pubblici, che consentono al proprio personale di frazionare in 18 ore mensili i 3 giorni di permesso, il CCNL Scuola, al momento, non prevede questa possibilità (anche se non è da escludere che in sede di rinnovo contrattuale anche il comparto Scuola introduca questa modalità di fruizione).
Quindi, il dipendente della Scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito non frazionabile ad ore, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite. Queste ore, come precisa l’ARAN in un proprio orientamento applicativo, sono equiparate a quelle per l’allattamento e quindi si potrà fruire di due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore oppure una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
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Per quanto concerne invece i coniugi, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti della scuola e che vogliano fruire dei permessi per assistere un loro familiare disabile grave, ad essi spettano 3 giorni al mese, anche in questo caso non frazionabili in ore. Non compete invece la riduzione oraria giornaliera spettante al dipendente disabile.
Queste agevolazioni sono estese ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere, ma solo in determinati casi, stabiliti dall’articolo 24 della Legge 183/2010, cioè quando i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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