Nell’approssimarsi del periodo in cui il personale scolastico può presentare la domanda per usufruire delle 150 ore, la cui scadenza di norma è fissata il 15 novembre dei nostri lettori ci pongono le seguenti domande:
“Solo i docenti hanno diritto ai permessi 150 ore, o anche il personale ATA”;
“Anche i supplenti temporanei hanno diritto ai permessi 150ore”;
“Perché nel Lazio sono concessi i permessi 150 ore anche al personale incaricato al 30/06 e in Abruzzo sono concessi al solo personale a tempo indeterminato”.
Chi può fare domanda
Premesso che l’art. 3 del DPR 395/1988 stabilisce che la pubblica amministrazione concede ai propri dipendenti, quindi sia ai docenti sia al personale ATA, permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per garantire il diritto allo studio.
Criteri generali
I criteri per la fruizione dei permessi sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019-2021 sottoscritto il 14/07/2023 non apporta alcuna modifica all’impianto normativo preesistente, pertanto dovrebbero rimanere invariate le disposizioni fin qui adottate.
Destinatari
I permessi per il diritto allo studio dovrebbero essere concessi al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato, mentre per il personale con contratto a tempo determinato di durata annuale potrebbe essere concesso se previsto nel contratto integrativo e in rapporto alle disponibilità provinciali.
Quadro di sintesi
Per fare chiarezza si fornisce il seguente quadro di sintesi:
- Decorrenza dei permessi: Possono essere fruite dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- Le domande vanno indirizzate alla Direzione scolastica regionale.
- Fatte salve specifiche dei Contratti Collettivi Integrativi Regionali CCIR Possono essere concessi permessi orari, utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio o permessi giornalieri, utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio.
- I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
- Fatta salva la diversa previsione presente sul CCIR, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio.
- La fruizione dei permessi è finalizzata alla frequenza in presenza o online dei corsi, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Pertanto, possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare.
- Subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dal CCIR il dipendente deve documentare l’effettiva fruizione del permesso per le attività relative alla frequenza dei corsi o allo svolgimento degli esami. In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati dovranno essere imputati ad altri istituti giuridici pena la contestazione dell’assenza ingiustificata.
- Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.