Il 6 settembre l’Aran ha pubblicato due orientamenti applicativi di interesse per il Comparto Istruzione e Ricerca.
Entrambi si riferiscono ai permessi per motivi familiari o personali spettanti al personale ATA secondo il CCNL 2018.
Con l’espressione all’art. 31, comma 2, lett. b) “non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora” le parti hanno inteso introdurre una specifica disciplina per quanto riguarda le modalità applicative dei permessi, stabilendo che non è consentito l’utilizzo per “frazione di ora”, intendendo con tale locuzione che la fruizione degli stessi non può avvenire per un arco temporale inferiore ad una sola ora.
Il suddetto limite è circoscritto alla prima ora, per cui il dipendente non potrà fruire di tali permessi per 20 o anche per 50 minuti, mentre è possibile che il permesso sia utilizzato per frazioni superiori alla prima ora (un’ora e 15, un’ora e trenta, due ore e venti, ecc.).
Da ciò consegue che il dipendente dovrà richiedere il permesso almeno per un’ora e, nel caso in cui lo stesso si assenti per un arco temporale inferiore all’ora, l’incidenza sul monte ore annuo sarà sempre di un’ora.
Infatti, la clausola in esame è anche connessa all’esigenza di evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata, nella fase applicativa, da un utilizzo dell’istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.
Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
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