Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione” – emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.
Pertanto, come sottolinea l’ARAN, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.
In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.
Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione.
Ovviamente il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Una nostra lettrice ci chiede se avendo la precedenza dell'art.21 della legge 104/92, ha diritto…
Esiste un forte disallineamento tra la domanda di professioni tecniche e persone qualificate disponibili e…
Alla Maturità in elicottero. È questa la storia di Gaja, una ragazza che vive a…
Continua a tenere banco la vicenda degli studenti brillanti e con voti ottimali che si…
Il Decreto 71 del 31 maggio 2024, in procinto di essere convertito in legge entro…
Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…