Il CCNL Scuola 29/11/2007 all’art. 16 prevede la possibilità di fruire di brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
La norma interessa docenti e ATA, con contratto a tempo indeterminato e determinato,
I permessi sono concessi a domanda, per esigenze personali e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio. Le motivazioni addotte dal dipendente non sono soggette a valutazione da parte del Dirigente scolastico, che però può rifiutare la concessione del permesso per motivi organizzativi. Inoltre, il personale, dopo la fruizione, non è tenuto a presentare alcuna giustificazione.
Per il personale docente, è bene ricordarlo, l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA; per il personale docente, il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Lo stesso art. 16 prevede poi, al comma 3, che il dipendente, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente dovrà avvenire prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Se il recupero non è possibile, per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione tratterrà una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
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