In seguito ad un quesito che ci ha posto una nostra lettrice, una docente di scuola secondaria di primo grado della provincia di Chieti, chiariamo quando è possibile usufruire dei permessi brevi.
Prima di tutto, è necessario ricordare che l’art. 16 del CCNL del 29.11.2007 prevede:
“Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a
tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per
esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il
personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i
permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.
Inoltre, questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno
scolastico per il personale ATA e per il personale docente il limite corrisponde
al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Bisogna dire inoltre che entro i due mesi lavorativi successivi a quella della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
E’ l’ARAN a ricordare tramite un orientamento applicativo che l’art.16 del CCNL del
29.11.2007 come il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.
Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
Nulla dice il contratto nel caso de quo, cioè nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.
L’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.
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