Personale

Permessi brevi, cosa sono e quando utilizzarli

Con il nuovo contratto scuola la normativa sui permessi è rimasta inalterata.

Infatti, da questo punto di vista è rimasto tutto inalterato rispetto al passato. Una lettrice ci ha chiesto informazioni in merito all’uso dei permessi brevi, cosa sono e quando spettano. Rispondiamo riprendendo la normativa relativa.

Cosa sono e come funzionano i permessi brevi

Per cominciare rispondiamo alla nostra lettrice con l’art. 16 del CCNL del 29.11.2007: “Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla
metà dell’orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione”.

In questo senso la norma è chiara: i permessi non possono superare le due ore di servizio giornaliero.

Inoltre, da specificare c’è senza dubbio il fatto che questi permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale ATA, mentre per quanto riguarda il personale docente tale limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.

Quando è possibile prendere il permesso breve?

Su questo punto è utile ricordare cosa dice l’ARAN, che tramite un orientamento applicativo ricorda che l’art.16 del CCNL del 29.11.2007, articolo ripreso per esteso nel nuovo contratto scuola, il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro.

Per quanto riguarda i motivi personali, il lavoratore non deve rendere conto al DS o attendere l’ok da parte di questo per usufruire del permesso.

Tuttavia, rispetto agli altri permessi retribuiti, il dirigente non può contestare o valutare le motivazioni dell’assenza, ma può intervenire se l’assenza del lavoratore crea problemi al servizio, tanto è vero che, l’attribuzione di tali permessi per il personale docente è subordinata alla possibilità di sostituzione con il personale in servizio.

Ecco perché questi permessi devono essere recuperati attraverso supplenze o lo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Infine l’ARAN fa notare che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL su citato, non fungibili con le attività di insegnamento.

 

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Assegnazioni provvisorie 2024, domande dall’11 luglio: chi può partecipare? – DIRETTA ore 16,00

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

05/07/2024

Mamma e figlia fanno dito medio verso la scuola, la ds: “La mela non cade lontano dall’albero”. Ma c’è chi incolpa le prof

Una vicenda che non si può assolutamente definire una goliardata, anche perché riguarda in prima…

05/07/2024

Il precariato al centro del confronto tra il Ministro e le associazioni

In data 03/07/2024 i rappresentanti delle associazioni SCUOLA LAVORO E LIBERTÀ ed ANLI hanno incontrato,…

05/07/2024

Assegnazione provvisoria e utilizzazione 2024/2025: modalità presentazione domanda

La nota ministeriale del 4 luglio 2024 nel dettare le disposizioni riguardanti l’assegnazione provvisoria, ha…

05/07/2024

Ministero dell’Istruzione e… del MERITO?

Sono un insegnante di 31 anni della scuola secondaria. Ho superato i concorsi ordinari 2020…

05/07/2024

Silent reading party, gli eventi in cui si legge in silenzio senza telefono spopolano tra i ragazzi: i boomer fanno fatica

I silent reading party sono sbarcati in Italia: la tendenza, tutta della Generazione Z, nata…

05/07/2024