Fra i permessi di cui può usufruire il personale docente della scuola, la normativa prevede la possibilità di richiedere, per esigenze personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.
Il CCNL attribuisce al personale docente un orario d’insegnamento settimanale secondo il grado di scuola e che il permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento:
• 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia;
• 22 ore settimanali nella scuola elementare;
• 18 ore settimanali nelle scuole secondarie di secondo grado.
Premesso che un docente può usufruire, nell’arco di un anno scolastico, a un numero di ore di permesso uguale a quelle d’insegnamento settimanale, va precisato che i permessi brevi sono rapportati al 50% delle ore giornaliere d’insegnamento e comunque fino a un massimo di due ore.
Il CCNL disciplina la fruizione dei permessi brevi e il relativo recupero solo ed esclusivamente per l’orario d’insegnamento e non per l’orario riferito alle attività funzionali all’insegnamento o nella scuola primaria per l’orario riferito alla programmazione.
I permessi brevi vanno richiesti in tempo utile al D.S., il quale in relazione alle esigenze di servizio, riferite esclusivamente all’insegnamento, può concede o negare il permesso considerato che l’attribuzione è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
I suddetti permessi, vanno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatti imputabile al docente, l’amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Il personale docente è tenuto a recuperare le ore di permesso non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
• prioritariamente con attività d’insegnamento nella stessa classe;
• con attività d’insegnamento in altre classi;
• con interventi didattici integrativi.
Gli interventi didattici integrativi, predisposti dal collegio dei docenti, sono delle attività d’insegnamento specifici volti al rafforzamento e al recupero di eventuali punti di debolezza che gli alunni dovessero presentare nel loro processo apprenditivo.
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