Personale

Permessi brevi docenti e Ata, tocca anche al personale con il contratto a tempo determinato

Il permesso breve è molto utile per il personale scolastico perché consente al dipendente di svolgere qualche incombenza senza dovere assentarsi per l’intera giornata. Vediamo come funziona la norma contrattuale che regola i permessi brevi.

Permesso breve dei docenti, massimo di due ore

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Appare chiaro che il permesso breve spetta sia al personale Ata che al personale docente, sia ai docenti di ruolo che ai docenti precari.

Per gli ATA massimo 36 ore in un anno

I permessi brevi complessivamente fruiti non possono eccedere trentasei ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Quindi un docente che ha un orario di 18 ore non potrà eccedere questo numero di ore di permesso breve, mentre un docente precario assunto su uno spezzone di 12 ore, non potrà chiedere più di 12 ore l’anno di permesso breve.

Recupero ore dei permessi brevi

Bisogna sapere che il comma 3, dell’art.16, del CCNL scuola 2006/2009 dispone che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Quindi appare chiaro che se non ci sono condizioni migliorative nel Contratto Integrativo di Istituto, il docente può essere obbligato dal Ds a recuperare il permesso breve anche in più soluzioni e in due giornate in cui la docente fruisce del giorno libero settimanale.

Infine nel comma 4 dell’art.16 del contratto collettivo nazionale della scuola spiega che nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Concorso DS 2017, molti partecipanti ancora in ballo 7 anni dopo

Penso che sia utille per tutti sapere qualcosa di più sulle vicende giudiziarie che hanno…

17/07/2024

Decreto scuola: Paola Frassinetti (FdI) e Rossano Sasso (Lega) entusiasti, ma le proteste non mancano

Mentre proseguono le proteste delle opposizioni e di movimenti e comitati contro le diverse misure…

17/07/2024

Flavio Briatore sugli stipendi: “Come fanno vivere le famiglie con 4000 euro al mese? Bisogna aumentare i salari”

Flavio Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, ha affrontato vari…

17/07/2024

Nuove regole per promuovere l’inclusione degli alunni stranieri

Il governo nel presentare il decreto n° 71 del 30 maggio 2024 alla camera, nel…

17/07/2024

Falso allarme Covid scuola: condannato il docente

Nel 2020, un docente di un istituto di Pescara aveva lanciato un allarme infondato circa…

17/07/2024

Primo giorno di scuola Strasburgo per Salis e Vannacci: i neofiti dell’Europarlamento che faranno leggi sull’Istruzione, Leoluca Orlando il più anziano

Primo giorno di “scuola” a Strasburgo, dove a tre mesi dall'ultima volta, il Parlamento europeo…

17/07/2024