I permessi brevi sono una possibilità data ai docenti e a tutti i dipendenti scolastici di potersi allontanare dalla sede di servizio per un tempo equiparato alla metà dell’orario d’insegnamento giornaliero al fine di poter gestire degli impegni personali senza la necessità di assentarsi per l’intera giornata.
Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021, l’articolo 35 estende il diritto di usufruire di permessi brevi oltre ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato compreso i docenti di religione cattolica, gli educatori e il personale ATA assunto con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche di norma fissato al 30 giugno dell’anno di riferimento.
I docenti, nel richiedere i permessi brevi, non possono superare la metà dell’orario individuale giornaliero d’insegnamento, fermo restante che non possono essere richiesti permessi per frazioni inferiori all’ora intera, così come non possono essere richiesti permessi brevi durante le attività funzionali all’insegnamento. Detti permessi non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio e non possono essere usufruiti cumulativamente con altri tipi di permessi.
I permessi brevi possono essere usufruiti fino a un massimo di tre giorni per anno scolastico per motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica n° 445 del 28 dicembre 2000.
I permessi brevi vanno recuperati nei due mesi lavorativi successivi a quelli della fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio ed esclusivamente con supplenze o con svolgimento d’interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso, mentre non sono usufruibili per attività funzionali all’insegnamento.
Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
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